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Legge

L.R. Toscana 9/2011

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Segretariato generale del Consiglio regionale un ufficio stampa per l’informazione istituzionale, ne disciplina funzioni, organizzazione, responsabilità e inquadramento del personale giornalistico. Abroga parzialmente la l.r. 43/2006 e la l.r. 54/2010. La disciplina è stata poi modificata nel 2020 e nel 2024.

Istituzione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale e abrogazioni correlate

Istituzione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale

La legge istituisce, all’interno del Segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa. La disciplina riguarda esclusivamente l’attività di informazione del Consiglio regionale e si colloca nell’ambito della normativa statale sulle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Funzioni dell’ufficio stampa

L’ufficio stampa cura l’informazione istituzionale del Consiglio regionale e svolge in particolare:

  • rapporti con i mezzi di informazione;
  • produzione e diffusione delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio, anche con tecnologie digitali;
  • redazione di comunicati stampa ed elaborazione di prodotti editoriali cartacei e informatizzati, anche a supporto della comunicazione integrata e di quella interna o destinata a notiziari radiofonici e televisivi.

L’ufficio stampa non può svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni. Inoltre, all’inizio di ciascuna legislatura, l’Ufficio di presidenza deve dettare direttive per l’attività di informazione cui il settore è preposto.

Organizzazione e personale

All’ufficio stampa è assegnato:

  • personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, per le attività di informazione;
  • personale con profilo adeguato per segreteria, supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché per la gestione delle risorse finanziarie e la stipula di contratti e convenzioni funzionali al servizio.

Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal CCNL Funzioni locali.

Responsabile dell’ufficio stampa

L’incarico di responsabile è conferito dal Segretario generale a un dirigente di ruolo del Consiglio regionale in possesso di laurea magistrale o triennale e iscritto negli elenchi dei professionisti dell’Albo nazionale dei giornalisti.

In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale, l’incarico può essere conferito anche a un soggetto esterno al ruolo dirigenziale dell’amministrazione regionale, purché in possesso:

  • della laurea magistrale o triennale;
  • dei requisiti previsti per gli incarichi dirigenziali dall’art. 13 della l.r. 1/2009;
  • dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’Albo nazionale dei giornalisti.

Il responsabile, oltre alle ordinarie funzioni previste dalla normativa organizzativa regionale, dirige e coordina l’ufficio nell’ambito delle direttive dell’Ufficio di presidenza, impartisce le direttive tecnico-professionali e organizza l’attività del personale, assicura il raccordo con le altre strutture del Consiglio regionale, contribuisce ai programmi annuali di informazione e comunicazione, cura i rapporti con i terzi e assume la responsabilità delle pubblicazioni curate dal settore.

Inquadramento del personale giornalistico

Il personale giornalista del ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l’ufficio stampa del Consiglio regionale è inquadrato nella categoria D del CCNL Funzioni locali, con il relativo stato giuridico e trattamento economico.

A tale personale è riconosciuto un assegno ad personam, riassorbibile secondo le future determinazioni dei contratti collettivi nazionali, per compensare le differenze retributive rispetto al trattamento economico più favorevole in godimento, mantenendo la parità di trattamento retributivo.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione parziale della l.r. 43/2006 nelle parti in cui essa fa riferimento al Consiglio regionale e all’Agenzia di informazione del Consiglio regionale.

È inoltre abrogata la l.r. 54/2010, ma tale abrogazione opera alla data della nomina del capo ufficio stampa prevista dalla disciplina originaria.

Disciplina successiva e assetto vigente

Il testo consolidato mostra che alcune disposizioni originarie sono state successivamente modificate o abrogate:

  • l’articolo sulle funzioni è stato integrato con le direttive dell’Ufficio di presidenza all’inizio di ogni legislatura;
  • l’organizzazione, la figura del responsabile e l’inquadramento del personale giornalistico sono stati riformulati nel 2020;
  • le disposizioni finali e la norma finanziaria sono state abrogate.

Ne risulta una disciplina ancora riferita all’organizzazione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, con effetti pratici attuali soprattutto sul piano organizzativo e del personale.

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