L.R. Toscana 8/2011
Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76(Riconoscimento e misure a sostegno dell’attività dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 76/1997 sul sostegno all’AICCRE – Federazione regionale della Toscana. Consente al Consiglio regionale di supportare il programma di attività dell’associazione sia tramite distacco temporaneo di personale regionale, a tempo pieno o parziale, sia in alternativa con un contributo finanziario. Aggiorna inoltre il riferimento alle spese/copertura collegandolo anche al contributo finanziario.
Modifiche al sostegno regionale dell’AICCRE Toscana
Modifiche al sostegno dell’AICCRE Toscana
La legge regionale della Toscana 24 febbraio 2011, n. 8 interviene sulla disciplina già prevista dalla l.r. 76/1997 per l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – Federazione regionale della Toscana. L’intervento non introduce un nuovo regime autonomo, ma amplia le modalità con cui il Consiglio regionale può sostenere il programma di attività dell’associazione.
Modalità di sostegno al programma di attività
La disciplina risultante prevede che il Consiglio regionale possa sostenere l’attuazione del programma di attività dell’AICCRE in due forme alternative:
- mediante il distacco temporaneo di personale del ruolo regionale, a tempo pieno o parziale;
- in alternativa, mediante la concessione di un contributo finanziario.
Il testo, quindi, affianca al tradizionale supporto organizzativo tramite personale una forma di sostegno economico diretto.
Adeguamento del riferimento alle risorse finanziarie
È inoltre aggiornato il richiamo contenuto nell’articolo 4 della l.r. 76/1997, con l’inclusione del riferimento all’importo del contributo finanziario per l’attuazione del programma di attività. La modifica serve a coordinare la disciplina delle risorse con la nuova possibilità di sostegno monetario.
Ambito e limiti applicativi
La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e riguarda la sola disciplina di sostegno all’AICCRE regionale. Non contiene norme transitorie, scadenze o limiti temporali di applicazione; si tratta di una modifica organizzativa e finanziaria strutturalmente inserita nella legge previgente.
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