L.R. Toscana 11/2011
Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Toscana, le regole per l’autorizzazione e la localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, individuando aree non idonee, distanze minime e casi ammessi. Prevede norme transitorie per i procedimenti già avviati e prescrizioni su dismissione, ripristino e divieto di diserbanti chimici.
Installazione di impianti fotovoltaici a terra e individuazione delle aree non idonee in Toscana
Installazione di impianti fotovoltaici a terra e aree non idonee in Toscana
La legge interviene sulla disciplina regionale dell’energia e del governo del territorio per regolare l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici a terra. Definisce criteri di localizzazione, aree non idonee, prescrizioni autorizzative e regole transitorie applicabili in Toscana.
Obiettivi energetici e individuazione delle aree non idonee
La programmazione regionale in materia energetica deve includere gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili necessari al raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato. In coerenza con tali obiettivi, la Regione deve individuare le aree non idonee all’installazione degli impianti, in attuazione della disciplina statale e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale.
Per gli impianti fotovoltaici a terra, fino all’integrazione del piano di indirizzo energetico regionale con questi contenuti, le aree non idonee sono quelle individuate nell’allegato A. Tale individuazione può essere aggiornata dal Consiglio regionale, nelle more del decreto ministeriale richiamato dalla legge statale, tramite deliberazione.
Titolo autorizzativo e obblighi di dismissione
Ai fini dell’autorizzazione unica, l’istanza deve essere corredata dal piano di dismissione dell’impianto e delle opere di ripristino del sito. La Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell’esecuzione di tali interventi, che il richiedente si impegna a versare, in conformità alle linee guida ministeriali.
Regime transitorio per i procedimenti in corso
I procedimenti di autorizzazione unica o di titolo abilitativo sostitutivo già in corso alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la normativa previgente, se sono già stati acquisiti i pareri ambientali e paesaggistici prescritti.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il regime previgente si applica solo se, alla medesima data, sia stato già acquisito il provvedimento di esclusione dalla VIA oppure la pronuncia positiva di VIA.
Aree urbanizzate e casse di espansione
Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi nelle aree urbanizzate destinate a insediamenti produttivi, commerciali e di servizio, come individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio, con esclusione dei centri storici e delle aree storiche assimilate.
Sono inoltre autorizzabili nelle aree in cui siano già state realizzate e siano in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, nel rispetto della normativa di settore, in particolare di quella sulla difesa del suolo. In tali casi non sono riconosciuti indennizzi ai proprietari o gestori degli impianti per danni causati dall’esercizio della cassa di espansione.
Distanze minime tra impianti e cumulo di impatti
Per prevenire effetti cumulativi su ambiente e paesaggio, tra impianti fotovoltaici a terra vicini deve essere rispettata una distanza minima di 200 metri per gli impianti oltre 200 kW e per quelli collocati nei coni visivi e panoramici o nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. Per gli altri impianti a terra la distanza minima è di 100 metri.
La regola non si applica:
- agli impianti con potenza non superiore a 20 kW;
- agli impianti localizzati nelle aree degradate individuate nell’allegato A;
- agli impianti localizzati nelle aree di cui all’articolo 5.
Le regole sulle distanze si applicano anche ai procedimenti già in corso richiamati dalla legge.
Perimetrazione delle aree paesaggistiche e zone DOP/IGP
La provincia, sentiti i comuni interessati, deve presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge una proposta di perimetrazione delle zone interne ai coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenendo conto del piano paesaggistico e dei piani territoriali di coordinamento. Sulla base della proposta, il Consiglio regionale delibera l’individuazione delle aree non idonee.
Se la provincia non presenta la proposta nel termine, il Consiglio regionale provvede comunque all’individuazione.
Le aree DOP e IGP sono considerate aree non idonee secondo l’allegato A; la provincia può però proporre, entro 90 giorni, una diversa perimetrazione. Anche in questo caso il Consiglio regionale può modificare l’individuazione delle aree non idonee.
La Regione deve rendere consultabili sul proprio sito web le aree individuate.
Criterio di sovrapposizione delle tipologie di area
Quando una richiesta autorizzativa riguarda aree che ricadono in più tipologie di quelle elencate nell’allegato A, si applica il criterio più restrittivo sia per il rilascio dell’autorizzazione unica sia per la verifica del titolo abilitativo sostitutivo.
Prescrizioni per gli impianti già autorizzati o realizzati
Per gli impianti già autorizzati o già realizzati è consentito l’ampliamento entro i limiti di potenza previsti dalla legge.
Nelle aree rurali, come definite dalla normativa urbanistica regionale vigente e identificate negli strumenti di pianificazione territoriale e di governo del territorio, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino a 8.000 kW per impianto, ferma restando l’esclusione delle aree individuate all’articolo 5. Per gli impianti superiori a 1.000 kW in tali aree, l’autorizzazione unica è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati.
Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti in corso relativi all’autorizzazione unica ex decreto legislativo n. 387/2003 o al provvedimento autorizzatorio unico regionale ex decreto legislativo n. 152/2006.
È inoltre vietato l’uso di diserbanti chimici sul suolo per il mantenimento del campo fotovoltaico.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina contiene anche rinvii successivi e modifiche integrate nel tempo; tuttavia alcune previsioni richiamate nel testo consolidato risultano oggi superate o espunte, mentre la disciplina di base sull’installazione degli impianti fotovoltaici a terra resta la parte di maggiore utilità applicativa.
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