L.R. Toscana 10/2011
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge apporta numerose modifiche e alcune abrogazioni a leggi regionali toscane in materia istituzionale, sociale, territoriale, organizzativa e di bilancio. Introduce chiarimenti su BURT, referendum, nomine, rimborsi spese, procedure ambientali e personale, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione (23 marzo 2011), salvo specifiche decorrenze o norme transitorie richiamate nel testo.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011 della Toscana
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011
La legge regionale Toscana 21 marzo 2011, n. 10 interviene in modo diffuso su numerose discipline regionali, con finalità di coordinamento, semplificazione, correzione e aggiornamento normativo. La maggior parte delle disposizioni ha natura di modifica puntuale di leggi settoriali già vigenti; alcune norme sono invece transitorie o immediatamente applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione.
Affari istituzionali e ordinamento regionale
Il provvedimento aggiorna varie norme in materia di procedimento amministrativo, ordinamento di enti regionali, referendum, nomine, pubblicazione degli atti e organismi consiliari.
In particolare:
- interviene sulla disciplina dell’IRPET, prevedendo che al bilancio preventivo economico siano allegati i programmi pluriennale e annuale di attività;
- modifica la legge sulle scuole e sulla legalità, ampliando e aggiornando i corsi finanziabili e rivedendo la composizione di organi collegiali;
- introduce nella disciplina del BURT la possibilità di pubblicare un avviso tecnico di errore materiale quando nel testo pubblicato sia presente un errore evidente e inequivoco, precisando però che tale avviso non ha valore legale e non sostituisce la correzione normativa;
- integra la disciplina dei referendum regionali richiedendo, tra gli elementi della sottoscrizione, anche le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli ulteriori elementi previsti dal d.p.r. 445/2000;
- modifica la legge sulle nomine e designazioni regionali, precisando il rapporto con eventuali leggi di settore e introducendo una deroga al divieto di rinnovo quando il mandato sia stato esercitato per meno della metà della durata naturale dell’incarico, con applicazione ai procedimenti relativi agli elenchi pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge;
- rivede alcune regole sulla società Sviluppo Toscana spa, sui compensi e sui rimborsi spese degli organi amministrativi nominati dalla Regione, includendo il rimborso per l’uso del mezzo privato secondo criteri predeterminati;
- disciplina la concessione del Palazzo della Canonica a Pisa alla Scuola Normale Superiore, con canone ricognitorio e durata massima di cinquanta anni.
Competitività, artigianato, commercio e professioni
La legge aggiorna diversi settori economici e professionali.
Tra le principali novità:
- modifica la composizione degli organi dell’associazionismo artigiano di garanzia, eliminando alcuni riferimenti alla rappresentanza regionale;
- nel settore della raccolta e commercio dei funghi, introduce un importo di euro 100 per il titolo abilitativo annuale decorrente dal versamento e abroga l’articolo 28 della legge di settore;
- per le concessioni e autorizzazioni in materia di acque minerali, sorgenti e termali, allunga da ventiquattro a trentasei mesi alcuni termini procedimentali;
- in materia di innovazione delle professioni intellettuali, rinvia a regolamento l’individuazione delle modalità di funzionamento del fondo, nel rispetto dei limiti europei de minimis.
Diritti di cittadinanza e coesione sociale
Nel campo sociale e sanitario la legge interviene su varie discipline già esistenti.
In sintesi:
- abroga due articoli della legge toscana sull’edilizia residenziale pubblica;
- nella disciplina di estetica, tatuaggio e piercing impone, per ogni sede, la presenza di almeno un responsabile tecnico qualificato durante l’esercizio dell’attività;
- per le piscine ad uso natatorio introduce l’obbligo di presentazione tramite SUAP e proroga a tre anni dall’entrata in vigore del regolamento il termine di adeguamento delle piscine già in esercizio;
- nell’elenco regionale dei laboratori di analisi alimentari, modifica requisiti, procedure di iscrizione, cancellazione e comunicazione degli esiti delle prove affidate a laboratori terzi;
- in materia di medicine complementari, fa decorrere un termine dalla sottoscrizione del protocollo previsto dalla legge di settore;
- sopprime alcune disposizioni della legge sulla semplificazione dell’accertamento sanitario della disabilità, poi comunque già abrogate dal 2017.
Politiche territoriali, ambientali e mobilità
La parte ambientale e territoriale contiene modifiche rilevanti soprattutto su rifiuti, urbanistica, acque e aria.
La legge:
- corregge un rinvio nella normativa sui rifiuti e bonifiche;
- introduce un richiamo alla disciplina urbanistica regionale per alcuni interventi;
- interviene sulla tutela delle acque prevedendo che gli atti autorizzativi contengano le prescrizioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e prorogando da due a tre anni alcuni termini;
- rafforza la disciplina sulla qualità dell’aria, attribuendo ai PAC la individuazione degli interventi strutturali e contingibili e prevedendo poteri sostitutivi del Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia comunale, anche con una specifica disciplina transitoria per i casi urgenti.
Organizzazione, personale e amministrazione elettronica
Il provvedimento aggiorna l’organizzazione regionale e il personale.
In particolare:
- corregge una terminologia nella disciplina dell’amministrazione elettronica;
- riduce da 15 a 10 unità alcuni contingenti o incarichi previsti per l’assemblea legislativa e per il personale regionale, mantenendo salvi gli incarichi conferiti prima della modifica;
- introduce una riserva fino al 50% nei bandi di categoria C per profili con particolare licenza, a favore di dipendenti interni in possesso dei requisiti richiesti;
- sposta dal mese di marzo al mese di maggio un termine previsto dalla disciplina del personale;
- modifica le regole sulla pubblicità delle conferenze di servizi e ne esclude alcuni procedimenti già coperti da specifiche forme di pubblicità e partecipazione;
- disciplina l’accesso ai documenti del sistema informativo e statistico regionale tramite deliberazioni della Giunta e dell’Ufficio di presidenza.
Istituti del Consiglio regionale e disciplina dei consiglieri
La legge interviene anche su organi e diritti connessi all’attività consiliare.
In particolare:
- aggiorna la disciplina dell’assegno vitalizio, dell’assicurazione per infortuni e invalidità permanente anche da malattia, e dell’indennità di fine mandato;
- precisa la decorrenza dell’assegno quando il soggetto abbia già compiuto sessant’anni e versi in un’unica soluzione;
- modifica le regole sulle spese di rappresentanza del Consiglio regionale, escludendo espressamente da tale categoria gli eventi, le iniziative e i progetti istituzionali deliberati dall’Ufficio di presidenza;
- apporta correzioni alla disciplina della Commissione regionale per le pari opportunità;
- contiene un’interpretazione autentica di una disposizione transitoria relativa alle attività di informazione del Consiglio regionale.
Disposizioni finali ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 24 marzo 2011. Alcune disposizioni prevedono decorrenze particolari o si applicano solo a procedimenti e spostamenti successivi all’entrata in vigore, oppure a elenchi pubblicati dopo tale data.
Stato di attualità
Gran parte del testo ha natura di legge di manutenzione e modifica norme che, in molti casi, risultano poi ulteriormente novellate o abrogate da interventi successivi. Tuttavia il provvedimento conserva interesse soprattutto come fonte di coordinamento storico-normativo; risultano chiaramente obsolete le sole parti espressamente abrogate o riferite a discipline successivamente superate, mentre le modifiche ancora confluite nel testo vigente restano rilevanti solo per la ricostruzione della normativa applicabile nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 21 mar 2011L.R. Toscana 11/2011
- Legge · 1 apr 2011L.R. Toscana 12/2011
- Legge · 9 mar 2011L.R. Toscana 9/2011
- Legge · 24 feb 2011L.R. Toscana 7/2011
- Legge · 24 feb 2011L.R. Toscana 8/2011
- Legge · 10 feb 2011L.R. Toscana 4/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →