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Legge

L.R. Toscana 7/2011

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Normativa regionaleL.R. Toscana 7/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. 34/2008 sul funzionamento del Collegio di garanzia: ridefinisce termini per richieste e esami di atti urgenti, estende alcune regole anche agli atti con entrata in vigore anticipata, sopprime un inciso sui “non normativi” e introduce una nuova funzione consultiva per il Consiglio regionale su questioni giuridico-istituzionali, con relativo compenso ai componenti del Collegio.

Modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia e introduzione di pareri consulenziali

Modifiche alla disciplina del Collegio di garanzia e introduzione di funzioni consultive

La legge regionale Toscana 24 febbraio 2011, n. 7 interviene sulla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34, che disciplina costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia. Il provvedimento aggiorna alcuni termini procedurali, amplia l’ambito della disciplina delle richieste e introduce una nuova funzione di consulenza giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale.

Termini per la richiesta di esame degli atti

La disciplina dei termini per attivare il Collegio di garanzia viene precisata in relazione alle delibere legislative e regolamentari.

  • La richiesta, scritta e motivata, va presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall’approvazione della delibera legislativa o regolamentare.
  • Contestualmente, gli altri titolari del potere di richiesta devono esserne informati.
  • Per gli atti con un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario previsto dall’articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine per richiedere l’esame è ridotto a due giorni.

Esame di atti con entrata in vigore anticipata

Le modifiche coordinano anche la disciplina del procedimento accelerato per gli atti destinati a entrare in vigore prima del termine ordinario statutario.

  • Il riferimento non è più alla sola dichiarazione di urgenza, ma a tutti gli atti per i quali sia stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario dello Statuto.
  • In tali casi si applicano termini abbreviati per l’attivazione e per l’esame, secondo quanto previsto dalla l.r. 34/2008 come modificata.

Ambito delle funzioni del Collegio

Viene eliminato un limite testuale che circoscriveva alcuni atti alle categorie “non normative”, ampliando così l’ambito applicativo della disposizione modificata.

Nuova funzione di consulenza giuridico-istituzionale

La legge inserisce nel sistema del Collegio di garanzia una specifica funzione consultiva a favore del Consiglio regionale.

  • Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può chiedere al Collegio un parere su quesiti e temi di particolare rilievo giuridico-istituzionale.
  • I quesiti devono riguardare, in particolare, l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e l’esercizio delle funzioni consiliari.
  • La richiesta deve essere formulata entro un termine assegnato.
  • La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio cura la formulazione tecnica della richiesta.
  • Il parere non può essere richiesto su atti o comportamenti già oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità o regolarità dei referendum.

Compensi per i pareri consultivi

Per la nuova attività consultiva è previsto un compenso specifico per i componenti del Collegio che partecipano alle sedute.

  • Per ogni parere trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti che hanno partecipato alle sedute è corrisposto un compenso lordo di 400 euro.
  • Il compenso sale a 600 euro per il redattore dell’atto.
  • La disciplina generale dei compensi viene coordinata con questa nuova ipotesi consultiva.

Portata applicativa

La legge opera esclusivamente nell’ambito della Regione Toscana e modifica una disciplina organizzativa e procedurale di settore. Non contiene disposizioni transitorie complesse né limiti temporali di efficacia specifici, ma introduce regole strutturali ancora utili per comprendere il funzionamento del Collegio di garanzia e la sua attività consultiva.

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