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Legge

L.R. Toscana 67/2010

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 40/2005 sul servizio sanitario regionale, introducendo indirizzi della Giunta per il sistema di valutazione del personale, le fasce di merito e l’adeguamento dei nuclei di valutazione ai principi sugli organismi indipendenti di valutazione. Le aziende sanitarie devono adeguare i contratti integrativi nei termini della normativa nazionale vigente.

Modifiche alla disciplina della valutazione del personale del servizio sanitario regionale

Modifiche alla disciplina della valutazione del personale del servizio sanitario regionale

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana del servizio sanitario regionale, limitatamente all’aggiornamento dei criteri di valutazione del personale e degli organismi interni di valutazione. Le nuove disposizioni operano nell’ambito delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale della Toscana.

Sistema di valutazione del personale

La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa nazionale vigente e previo confronto con le organizzazioni sindacali, deve impartire con propria deliberazione indirizzi alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale per implementare il sistema di valutazione del personale.

In tale ambito la Giunta definisce anche il numero delle fasce di merito, che non può essere inferiore a tre. L’assegnazione del personale alle fasce avviene sulla base dei risultati del sistema di valutazione, secondo criteri orientati alla valorizzazione del merito.

Nuclei di valutazione e organismi indipendenti di valutazione

La Giunta regionale deve impartire ulteriori indirizzi, sempre con deliberazione, per adeguare i nuclei di valutazione già esistenti presso le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale ai principi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di organismi indipendenti di valutazione.

Adeguamento della contrattazione integrativa

Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono adeguare i contratti collettivi integrativi alle disposizioni introdotte dalla legge e agli atti di indirizzo della Giunta regionale relativi al sistema di valutazione e ai nuclei di valutazione, nei termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Ambito temporale e applicabilità

La legge non introduce una disciplina limitata a un esercizio finanziario o a una fase transitoria specifica; modifica in modo stabile la legge regionale 40/2005. Le prescrizioni richiamano tuttavia l’osservanza dei termini previsti dalla normativa nazionale vigente per l’adeguamento della contrattazione integrativa e degli organismi interni di valutazione.

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