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Sentenza

Sentenza n. 9288/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 3.4.2025, con cui si è disposta “la nomina a Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, a sua domanda, della dott.ssa Cinzia Carla Enrica Soffientini, magistrato di VI valutazione di professionalità, attualmente giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado”, oggetto della procedura la cui indizione è stata pubblicata sul bollettino n. 6047 del 22.3.2024 (Fasc. n. 44/SD/2024); dei verbali della Quinta Commissione e, in particolare, quello della seduta del 17.3.2025; del DM 9.4.2025; ove occorra, dell’avviso di indizione della procedura.

Giustizia amministrativa202506758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del CSM del 3 aprile 2025 di nomina della Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, unitamente agli atti della Quinta Commissione e al decreto ministeriale di nomina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura per il conferimento dell'incarico semidirettivo di Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo. Dopo una proposta unanime della Quinta Commissione in suo favore, il plenum del CSM lo ha ritenuto non legittimato ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 160/2006, poiché già Presidente della Sesta Sezione Civile del medesimo Tribunale dal novembre 2019 e, quindi, già titolare di funzioni semidirettive giudicanti di primo grado per oltre quattro anni. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7, 9, 10 e 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., per omessa comunicazione dell'intenzione di revocare la precedente proposta favorevole e violazione del contraddittorio procedimentale; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, sostenendo che la propria opposizione avrebbe imposto una motivazione rafforzata; 3) eccesso di potere per contraddittorietà con una precedente deliberazione del CSM relativa alla nomina di una presidente della sezione lavoro di altro tribunale; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 46, in relazione all'art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160/2006, all'art. 18 l. n. 533/1973 e alle deliberazioni consiliari richiamate, sostenendo che la Sezione Lavoro non sarebbe assimilabile alle sezioni ordinarie e che la diversità di materia e posizione tabellare avrebbe escluso l'applicazione del limite di temporaneità delle funzioni semidirettive.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, poiché era stato impugnato anche il decreto ministeriale di nomina. Nel merito ha respinto il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la procedura è comparativa e la posizione lesiva era costituita dalla dichiarazione di non legittimazione fondata sugli artt. 46 e 10, comma 7, d.lgs. n. 160/2006. Il ricorrente non ha depositato né la precedente proposta della Commissione né la memoria asseritamente presentata, e la proposta favorevole non approvata dal plenum era un atto endoprocedimentale, non una precedente deliberazione, sicché non operava un obbligo di motivazione rafforzata secondo il principio del contrarius actus. Il terzo motivo è stato respinto perché la precedente deliberazione del CSM era stata richiamata genericamente, senza produrre documentazione idonea a dimostrare la dedotta disparità o contraddittorietà. Il quarto motivo è stato respinto sulla base dell'interpretazione dell'art. 46 già affermata dal TAR nella sentenza n. 1248/2024: il limite di otto anni riguarda le medesime funzioni semidirettive, individuate in base alla classificazione normativa dell'art. 10, comma 7, e non in base alla diversa materia trattata o alla diversa posizione tabellare. Pertanto, chi ha svolto per otto anni una funzione semidirettiva giudicante di primo grado non può concorrere, nel medesimo ufficio giudiziario, per un'altra funzione qualificata dalla legge come semidirettiva giudicante di primo grado; può invece concorrere per la medesima categoria di funzione presso un diverso ufficio. Nel caso concreto, l'eventuale conferimento avrebbe comportato lo svolgimento continuativo di funzioni semidirettive omogenee presso il Tribunale di Palermo per oltre otto anni, anche computando il primo quadriennio e senza necessità di considerare la conferma. La Sezione Lavoro non costituisce un ufficio giudiziario distinto dal Tribunale ordinario e la specialità della materia lavoristica non incide sull'applicazione del limite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7-10 l. 241/1990

    Le garanzie di partecipazione procedimentale non sono state ritenute violate nel caso concreto, anche perché la censura si riferiva alla revoca di una proposta endoprocedimentale non documentata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi partecipativi; il giudice non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione e alla conclusione del procedimento; la censura è stata respinta.

  • art. 25 del testo unico della dirigenza giudiziaria

    fissa la finalità del giudizio comparativo, ossia di preporre all'Ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali

    La procedura di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ha natura comparativa e mira a individuare il candidato più idoneo.

  • art. 26 del testo unico della dirigenza giudiziaria

    il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori

    La valutazione attitudinale deve integrare indicatori generali e specifici, attribuendo speciale rilievo a quelli più pertinenti al profilo dell'ufficio.

  • art. 46 d.lgs. n. 160/2006

    fissa in otto anni (ovvero in quattro anni rinnovabili una sola volta) il limite massimo di esercizio delle medesime funzioni semidirettive

    La disposizione esprime il principio di temporaneità delle funzioni semidirettive e impedisce, nel medesimo ufficio giudiziario, il passaggio senza soluzione di continuità a un'altra funzione semidirettiva della stessa categoria normativa, quando ciò comporti il superamento del limite massimo di otto anni.

  • art. 10, comma 7, d.lgs. n. 160/2006

    La classificazione normativa delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado costituisce il parametro per stabilire l'omogeneità delle funzioni ai fini dell'art. 46.

  • art. 19 d.lgs. n. 160/2006

    Disciplina il diverso limite di permanenza del magistrato nello stesso ufficio, facendo riferimento alla posizione tabellare e al gruppo di lavoro; la diversa formulazione rispetto all'art. 46 conferma che tali elementi non rilevano per delimitare il limite temporale delle funzioni semidirettive.

  • art. 18 l. n. 533/1973

    Il richiamo alla specialità della giustizia del lavoro non consente di superare il criterio normativo di classificazione delle funzioni semidirettive previsto dagli artt. 10 e 46 d.lgs. n. 160/2006.

Massime di principio

  • Il limite di temporaneità previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 160/2006 opera per le funzioni semidirettive individuate dalla classificazione normativa dell'art. 10, comma 7, e non dipende dalla diversità concreta della materia trattata o della posizione tabellare.
  • Un magistrato che abbia svolto per otto anni una funzione semidirettiva giudicante di primo grado non può presentare domanda, nel medesimo ufficio giudiziario, per un'altra funzione qualificata dalla legge come semidirettiva giudicante di primo grado; può invece concorrere per una funzione della stessa categoria presso un diverso ufficio giudiziario.
  • La Sezione Lavoro del Tribunale ordinario non costituisce, ai fini dell'art. 46 d.lgs. n. 160/2006, un ufficio giudiziario distinto dal Tribunale di appartenenza: la specialità della materia lavoristica non esclude l'omogeneità normativa delle funzioni semidirettive.
  • Una proposta della commissione competente non approdata all'approvazione dell'organo deliberante ha natura di atto endoprocedimentale e la sua modifica o mancata conferma non richiede, in base al principio del contrarius actus, la stessa motivazione necessaria per l'annullamento o la revoca di una precedente deliberazione.
  • La contestazione di disparità di trattamento o contraddittorietà con precedenti atti dell'amministrazione deve essere specificamente documentata; il richiamo generico a una precedente deliberazione non è sufficiente a dimostrare il vizio.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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