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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2145/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Pubblico Ministero contestava l'ordinanza del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio emesso l'11/05/2022: il PM sosteneva che il provvedimento impugnato fosse erroneamente annullato per mancata motivazione sul rapporto di pertinenzialità tra il bene sequestrato (un quadro) e gli illeciti investigati e per omessa indicazione del reato presupposto (ricettazione), nonostante elementi presenti nell'informativa e la presenza di un certificato di esportazione falso che a suo avviso potevano giustificare la fondatezza del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato i principi giurisprudenziali secondo cui il decreto di sequestro probatorio (e il decreto di convalida) deve contenere una motivazione, seppur concisa, che espliciti le finalità probatorie perseguite e il nesso di pertinenzialità o derivazione della cosa rispetto al reato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente rilevato l'insufficienza della motivazione sia quanto all'indicazione delle esigenze probatorie sia quanto alla qualificazione del reato presupposto; tale carenza costituisce vizio genetico non sanabile in sede di riesame. Di conseguenza l'annullamento del decreto di sequestro è stato ritenuto legittimo e il ricorso del PM è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Il decreto di sequestro deve essere motivato; la motivazione è richiesta in termini assoluti e riguarda le ragioni probatorie che giustificano la temporanea indisponibilità della cosa.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come principio generale che impone l'obbligo di motivazione degli atti decisori, collegato all'obbligo di motivazione del decreto di sequestro.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto di proprietà quale limite all'intervento penale sugli assets; la misura ablativa deve essere giustificata e proporzionata.

  • art. 1 primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU

    Richiamato a tutela del diritto di proprietà e del giusto equilibrio tra intervento penale e diritti individuali; esige motivazione adeguata delle ragioni probatorie del sequestro.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Principio che il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida devono dare conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, anche quando riguardano cose costituenti corpo di reato.

  • Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021 (Cristofori)

    La mancanza di motivazione sul nesso di pertinenzialità comporta nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame.

  • Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019 (Botticelli)

    Il tribunale del riesame non può, di propria iniziativa, integrare la motivazione del decreto individuando finalità probatorie non indicate dal pubblico ministero; l'indicazione delle esigenze probatorie è prerogativa del PM.

  • Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016 (Casalboni)

    L'integrazione delle esigenze probatorie da parte del riesame è ammessa solo se il decreto impugnato contiene almeno una indicazione, anche generica, di tali esigenze.

  • Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015 (Barzillona)

    Il difetto radicale di motivazione costituisce vizio insanabile che determina l'origine della nullità del provvedimento.

  • Corte EDU, Agosi c. Regno Unito (24/10/1986)

    Rilevanza europea del principio di proporzionalità e del giusto equilibrio tra misure di sequestro e tutela della proprietà; le ragioni probatorie devono essere adeguatamente motivate.

Massime di principio

  • Un decreto di sequestro probatorio deve sempre contenere una motivazione specifica, anche se concisa, che indichi le esigenze probatorie perseguite e il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato.
  • La mancanza di adeguata motivazione sul punto della pertinenzialità o delle esigenze probatorie determina la nullità 'genetica' del provvedimento e legittima l'annullamento in sede di riesame.
  • Il pubblico ministero è titolare della determinazione delle finalità probatorie: il giudice del riesame non può supplire, di propria iniziativa, indicando finalità non menzionate nel decreto originario.
  • L'integrazione della motivazione da parte del PM è possibile davanti al riesame solo se il decreto impugnato contiene almeno un riferimento, anche generico, alle esigenze probatorie; altrimenti il vizio è insanabile.
  • Nella valutazione del sequestro è necessario rispettare il principio di proporzionalità e la tutela della proprietà (art. 42 Cost. e Protocollo 1 CEDU): il provvedimento deve dimostrare la reale necessità e idoneità del vincolo per l'accertamento dei fatti.
  • In presenza di documenti 'sospetti' (es. certificato di esportazione falso) il PM deve comunque esplicitare nel decreto in che modo tali elementi giustificano il nesso di pertinenzialità e le esigenze probatorie concretamente perseguite.

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