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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07851/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati il 12 febbraio 2016 a una società per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con cui l’Ufficio contestava la deducibilità di fatture relative a presunte operazioni soggettivamente inesistenti e recuperava a tassazione maggiori imposte, irrogando anche sanzioni. La società aveva presentato istanza di accertamento con adesione, rimasta senza esito, e poi aveva impugnato gli avvisi; sia la CTP sia la CTR avevano respinto i ricorsi. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; (2) erronea applicazione della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini di accertamento, ritenendo non operante la regola per annualità anteriori; (3) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione dei verbali di sommarie informazioni richiamati; (4) errata ripartizione dell’onere probatorio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di detrazione IVA, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato la consapevole partecipazione o conoscenza della frode da parte della contribuente; (5) violazione delle norme sanzionatorie tributarie, sia sotto il profilo dell’elemento soggettivo sia quanto alla richiesta di riduzione della sanzione per eccezionali circostanze.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha innanzitutto disatteso l’istanza di interruzione del giudizio per il sopravvenuto fallimento della società in liquidazione, affermando che nel giudizio di cassazione il fallimento di una parte non determina interruzione. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente a far comprendere la ratio decidendi, senza violazione del minimo costituzionale. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta l’applicazione della disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, poiché gli avvisi erano stati notificati dopo il 2 settembre 2015 e la denuncia penale richiamata dall’Ufficio risultava presentata nel 2011, quindi entro il termine ordinario di decadenza; ha inoltre rilevato che la censura della ricorrente introduceva un fatto nuovo non desumibile dalla sentenza impugnata. Ha respinto il terzo motivo, chiarendo che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 consente la motivazione per relationem purché l’atto richiami il contenuto essenziale degli atti non allegati, e la CTR aveva accertato che tali elementi erano stati riprodotti nell’avviso. Ha respinto il quarto motivo, riaffermando che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e la conoscibilità della frode da parte di un operatore diligente, anche per presunzioni, mentre spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione di tutte le cautele esigibili. Ha respinto anche il quinto motivo: per le sanzioni tributarie basta la coscienza e volontà della condotta, con colpa presunta sino a prova contraria, e la domanda di riduzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 era del tutto generica e quindi inammissibile. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la sentenza di merito consente di coglierne la ratio decidendi; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle doglianze di violazione di legge dedotte nei motivi esaminati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile, o presenta manifesta e irriducibile contraddittorietà.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione si traduce in nullità della sentenza.

  • art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per il vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è respinta.

  • art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È la norma sui termini di decadenza dell’accertamento; la Corte applica la disciplina transitoria che consente il raddoppio solo se la denuncia penale è tempestiva.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015

    La disciplina transitoria è applicabile agli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015 anche se riferiti a periodi d’imposta precedenti.

  • art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015

    Per gli atti emessi dopo il 2 settembre 2015, il raddoppio dei termini presuppone la presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza.

  • art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    L’atto impositivo può richiamare altri atti non allegati se ne riproduce il contenuto essenziale, rendendo conoscibili gli elementi posti a base della pretesa.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla contribuente sulla motivazione degli atti, ma la Corte ribadisce la sufficienza della riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972

    In tema di detrazione IVA, l’Amministrazione può negare il diritto quando dimostri la natura fraudolenta dell’operazione e la conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio è ripartito: l’Ufficio prova l’alterità soggettiva e la frode; il contribuente prova la propria buona fede e l’adozione delle cautele esigibili.

  • art. 2729 c.c.

    La prova dell’operazione soggettivamente inesistente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici.

  • art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato per confermare l’ammissibilità delle presunzioni semplici nella prova dell’evasione IVA.

  • art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale base per l’uso di presunzioni semplici nell’accertamento tributario.

  • art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997

    Per le sanzioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; la colpa si presume sino a prova contraria, senza necessità di provare il dolo.

  • art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997

    La riduzione della sanzione per circostanze eccezionali richiede allegazioni concrete; una deduzione generica è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza di merito è priva del minimo costituzionale di motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • In tema di raddoppio dei termini di accertamento per ipotesi penalmente rilevanti, per gli atti notificati dopo l’entrata in vigore della disciplina transitoria rileva la tempestiva presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza, anche se il periodo d’imposta è anteriore.
  • L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem: gli atti richiamati non devono necessariamente essere allegati se nell’avviso è riprodotto il loro contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi.
  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione deve provare l’alterità soggettiva dell’operazione e indizi concreti della conoscibilità della frode da parte del contribuente; la prova può essere anche presuntiva.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a far presumere la frode, grava sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è di per sé decisiva.
  • In materia di sanzioni tributarie, l’elemento soggettivo è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, con colpa presunta fino a prova contraria, senza necessità di dimostrare il dolo.
  • La richiesta di riduzione della sanzione per circostanze eccezionali deve essere sorretta da allegazioni specifiche e documentate; deduzioni generiche o assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto nuove non trattate nella fase di merito, salvo che risultino dal provvedimento impugnato o siano rilevabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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