Cassazione Civile, Ordinanza n. 12540/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dall’azione risarcitoria proposta dalla procedura fallimentare contro l’ex curatore, revocato dopo la mancata approvazione del rendiconto, per ottenere il ristoro del danno arrecato alla massa dei creditori. Secondo i giudici di merito, il curatore aveva tardato ingiustificatamente nell’inventariazione e soprattutto nella vendita di un compendio mobiliare sottoposto a sequestro conservativo e costituito da beni soggetti a rapido deterioramento. I beni, inizialmente stimati nel 1995 dall’Ufficiale giudiziario in lire 30.000.000, furono alienati solo nel 1999 per lire 1.438.660, con conseguente forte deprezzamento. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento di euro 9.000 a titolo di risarcimento, somma poi confermata in appello. Nel ricorso per cassazione il convenuto articolava tre motivi: con il primo contestava la motivazione e la prova del danno, sostenendo che non fosse stata dimostrata la deteriorabilità di tutti i beni, che alcuni fossero privi di valore commerciale già al sequestro e che la stima dell’Ufficiale giudiziario fosse solo approssimativa; con il secondo lamentava omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al nesso causale tra il mancato riscontro del curatore alle richieste del giudice delegato e la mancata vendita; con il terzo censurava la liquidazione equitativa del danno, assumendo che non fossero provati né il danno né i presupposti per il ricorso all’equità e che la motivazione fosse illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure miravano in realtà a rivalutare il merito e il giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello, che aveva congruamente desunto la deteriorabilità dei beni e il pregiudizio economico dal tipo di beni, dal rilevante deprezzamento e dagli elementi istruttori disponibili. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva invece espressamente valorizzato la volontà del giudice delegato di procedere alla vendita e l’inerzia del curatore. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, una volta provata la condotta antidoverosa e il danno nell’an debeatur, la liquidazione equitativa era legittima in presenza di oggettive difficoltà di quantificazione precisa, essendo stata effettuata sulla base di specifici elementi (valore originario stimato, natura deperibile dei beni, prezzo di vendita assai inferiore). Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, rilevando che le censure sulla valutazione delle prove e sul merito non sono ammissibili sotto il paradigma del vizio di violazione di legge o omesso esame quando mirano solo a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia è esclusa quando la sentenza di merito abbia comunque affrontato la questione sostanziale dedotta, sia pure con argomentazione non coincidente con quella auspicata dalla parte.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione ricorre soltanto se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o ignora una regola legale di valutazione; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è legittima quando il danno sia accertato nella sua esistenza ma ne sia difficile la precisa quantificazione.
art. 2056 c.c.
La valutazione equitativa del danno risarcibile si applica anche in materia di responsabilità extracontrattuale o assimilata, nei limiti della prova dell’an debeatur.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è denunciabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere tra le parti, non se si contesti la sufficienza o la valutazione delle prove offerte.
art. 348-ter c.p.c.
Quando la decisione di appello conferma integralmente gli accertamenti di fatto del primo giudice, risulta preclusa la deduzione in cassazione del vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
Il controllo sulla motivazione è circoscritto al "minimo costituzionale".
Cass. Sez. U, n. 20867/2020
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove.
Cass. n. 20990/2011
Il potere di liquidare il danno in via equitativa non richiede una richiesta di parte e non può supplire al totale difetto di prova dell’esistenza del danno.
Cass. n. 13515/2022
La liquidazione equitativa è consentita quando l’ammontare preciso del danno sia difficilmente provabile e il pregiudizio risulti già accertato nella sua esistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove riservata al giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia a distribuire l’onere probatorio tra le parti; non sussiste quando si contesti semplicemente come il giudice abbia apprezzato le prove raccolte.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con un dissenso sulla ricostruzione fattuale, ma richiede l’uso di prove non introdotte in causa o l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- Quando sia provata la condotta colposa e il danno nell’an debeatur, il giudice può liquidare il danno in via equitativa se la quantificazione precisa sia oggettivamente difficile; l’equità giudiziale non può però sostituire la prova dell’esistenza del danno.
- In presenza di una motivazione coerente, comprensibile e non inferiore al minimo costituzionale, il sindacato della Cassazione non può estendersi a una revisione del merito o delle valutazioni probatorie.
- L’omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, il nucleo della questione dedotta, ancorché con argomentazione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
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