Sentenza n. 3728/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza n. 4074/2025 del Tar Campania, Napoli, pubblicata il 27 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4074/2025 del TAR Campania
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione intimata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 4074/2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile tardività del deposito. Il ricorso era stato notificato al Ministero dell'Interno il 28 gennaio 2026 e depositato il 23 febbraio 2026. Il ricorrente non ha quindi rispettato il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito, applicabile al rito dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza l'art. 87, comma 3, c.p.a., che dimezza i termini processuali salvo quelli relativi alla notificazione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Ne consegue che anche il termine di deposito previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. è ridotto da trenta a quindici giorni, decorrenti dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'atto processuale anche per il destinatario. Poiché la notificazione al Ministero si era perfezionata il 28 gennaio 2026 e il deposito era avvenuto il 23 febbraio 2026, il termine era scaduto prima del deposito. Le spese sono state compensate, poiché la tardività è stata rilevata d'ufficio dal collegio.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il ricorso per l'ottemperanza è soggetto al rito speciale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito dell'ottemperanza sono dimezzati i termini processuali, con esclusione dei termini per la notificazione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è ridotto a quindici giorni nel rito dell'ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d'ufficio una questione decisiva, dandone preventivo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza si applica il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a., salvo per i termini di notificazione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
- Nel rito dell'ottemperanza il termine per il deposito del ricorso, previsto ordinariamente dall'art. 45, comma 1, c.p.a. in trenta giorni, è ridotto a quindici giorni e decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'atto processuale anche per il destinatario; il deposito oltre tale termine rende il ricorso irricevibile.
- La tardività del deposito del ricorso può essere rilevata d'ufficio dal giudice, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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