Sentenza n. 288/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura selettiva interna per la progressione dall’Area degli Istruttori all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nonché atti della procedura e graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di progressione interna, deducendo anzitutto di possedere il requisito dei dieci anni di esperienza richiesto dall’avviso. Ha sostenuto che il servizio dovesse essere computato fino al 31 dicembre 2025 e che il periodo riconosciuto di nove anni, cinque mesi e diciassette giorni dovesse essere arrotondato all’annualità superiore, in applicazione dei criteri regionali che valorizzavano anche la frazione superiore a sei mesi. Ha inoltre contestato il mancato computo dell’attività lavorativa svolta presso un’agenzia regionale mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ritenendo sufficiente che l’esperienza fosse maturata presso una pubblica amministrazione e denunciando la violazione del CCNL, dei criteri regionali, dei principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione. Infine, ha dedotto vizi procedurali, sostenendo che l’esclusione spettasse alla commissione esaminatrice, che il dirigente autore dell’atto fosse incompatibile in quanto presidente della commissione e che la verifica dei requisiti potesse essere svolta dall’Ufficio Risorse umane soltanto mediante controllo a campione e non sulla base di una specifica segnalazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la lex specialis, che richiedeva dieci anni di esperienza, a tempo indeterminato o determinato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione nell’Area degli Istruttori. Secondo il Collegio, tale formulazione consentiva di computare soltanto periodi maturati nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, escludendo l’attività svolta mediante somministrazione di lavoro, in assenza di un rapporto diretto di subordinazione con l’ente utilizzatore. La clausola, essendo immediatamente lesiva per chi non possedesse il requisito, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente; non poteva quindi essere contestata soltanto con l’impugnazione dell’esclusione. Il requisito doveva inoltre essere posseduto alla scadenza del termine per la domanda, fissata al 18 ottobre 2024, data nella quale il ricorrente disponeva di soli nove anni, cinque mesi e diciassette giorni di esperienza utile. Il criterio della frazione superiore a sei mesi non era applicabile perché il periodo complessivo non superava il semestre; il relativo arrotondamento doveva comunque operare sul periodo complessivo risultante dalla sommatoria dei servizi e non su ciascun singolo anno, per evitare plurimi arrotondamenti incompatibili con la par condicio. Sono state respinte anche le censure procedurali: l’avviso ammetteva tutti i candidati con riserva e consentiva all’amministrazione di disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura, senza riservare tale competenza alla commissione e senza limitare la verifica ai controlli a campione. La contestazione sull’incompatibilità del dirigente è stata ritenuta generica e priva di riferimento a una specifica norma o principio. Nessuna spesa è stata liquidata, non essendosi costituite le controparti.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della procedura di progressione tra aree richiamata nell’avviso.
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza (a tempo indeterminato o determinato presso una Pubblica amministrazione) nell’Area Istruttori (ex cat. C)
Disciplina il requisito esperienziale della procedura straordinaria o transitoria di progressione tra aree.
art. 2, comma 1, dell’Avviso di selezione
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza (a tempo indeterminato o determinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione) nell’Area degli Istruttori
È la disposizione della lex specialis che definisce il requisito di partecipazione e impone il suo possesso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
art. 2, comma 2, dell’Avviso di selezione
tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; l’Amministrazione può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti
Attribuisce all’amministrazione il potere di verificare i requisiti e disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura, senza riservare tale potere alla commissione esaminatrice e senza limitarlo ai controlli a campione.
D.G.R. Basilicata n. 180/2024
l’esperienza maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato (o frazione superiore a sei mesi)
Il criterio della frazione superiore a sei mesi opera sul periodo complessivo di servizio utile, non su ciascun singolo anno, per evitare plurimi arrotondamenti e tutelare la par condicio.
Massime di principio
- Quando un avviso di selezione richiede un determinato periodo di esperienza maturata alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il requisito va interpretato secondo la formulazione della lex specialis e non comprende, salvo diversa previsione, attività svolte mediante somministrazione di lavoro senza un rapporto diretto di subordinazione con l’amministrazione utilizzatrice.
- Il requisito di partecipazione a una procedura selettiva deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non potendo essere integrato da periodi di servizio maturati successivamente.
- La clausola dell’avviso che richiede un requisito di partecipazione immediatamente preclusivo deve essere impugnata tempestivamente; non è possibile attendere l’adozione del provvedimento di esclusione per contestarne per la prima volta l’illegittimità, se la clausola era già direttamente lesiva.
- Quando i criteri di selezione prevedono la valutazione della frazione di servizio superiore a sei mesi, l’arrotondamento deve riferirsi al periodo complessivo di servizio risultante dalla sommatoria dei periodi utili e non a ciascun anno singolarmente, per evitare un’indebita dilatazione dell’esperienza effettiva e garantire la par condicio.
- Se l’avviso prevede l’ammissione con riserva e attribuisce all’amministrazione il potere di verificare i requisiti e disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione può essere adottata dalla struttura amministrativa competente anche dopo lo svolgimento delle prove, senza che la competenza sia necessariamente riservata alla commissione esaminatrice e senza obbligo di procedere esclusivamente mediante controllo a campione.
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