Sentenza n. 558/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l’ottemperanza: - delle sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 655 del 2024 e del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 702 del 2022, rese tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione sindacale n. 361 del 28 marzo 2025, relativa ai criteri di classificazione delle strade e alla determinazione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale, nonché determinazione sindacale n. 38 del 31 maggio 2021 sulle tariffe CUP
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito in ottemperanza alle sentenze del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 702 del 2022 e del CGARS n. 655 del 2024, chiedendo in via principale la declaratoria di nullità, per violazione o elusione del giudicato, della determinazione sindacale n. 361 del 2025 e, in subordine, il suo annullamento. Ha dedotto l’incompetenza del Sindaco, sostenendo che la riedizione del potere spettasse al Consiglio comunale o, eventualmente, alla Giunta; la violazione del giudicato, perché il nuovo provvedimento avrebbe sostanzialmente reiterato una tariffa base CUP di 150 euro/mq già ritenuta irragionevole, mantenendo formalmente la tariffa di 40 euro/mq ma incidendo sui coefficienti di maggiorazione; l’assenza di una nuova istruttoria sui flussi commerciali, turistici, pedonali e veicolari e sulle caratteristiche di piazza Mazzini; l’illegittimità dei criteri relativi al pregio paesaggistico, all’utilità economica dell’area e alla contemporanea applicazione di più coefficienti. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto l’introduzione di un criterio già espunto dal giudicato. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la determinazione sindacale n. 38 del 2021, conosciuta nel corso del giudizio, deducendo la sua illegittimità derivata dal regolamento CUP e la violazione dei precedenti giudicati quanto alla tariffa base e alla classificazione di piazza Mazzini. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione della determinazione del 2021, assumendo che essa fosse stata pubblicata all’albo pretorio, e ha sostenuto che il giudicato non fosse opponibile a tale atto non impugnato.
La decisione
Il CGARS ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, l’azione di ottemperanza e ha dichiarato nulla, in parte qua e per quanto di ragione, la determinazione sindacale n. 361 del 2025. Il provvedimento, pur intervenendo dopo il giudicato, reiterava di fatto la previsione di una possibile tariffa base CUP di 150 euro/mq., in assenza di nuovi elementi, ponendosi in contrasto frontale con la sentenza CGARS n. 655 del 2024. Il fatto che tale sentenza avesse fatto salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione non consentiva una riedizione del potere al di fuori dei limiti conformativi del giudicato. Il giudice ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata impugnazione della determinazione del 2021, poiché le previsioni lesive di tale atto dovevano considerarsi automaticamente caducate per effetto della caducazione del regolamento presupposto. In applicazione del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 2 del 2013, la domanda analoga proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguendo la nullità del nuovo provvedimento lesivo del giudicato. Tutte le altre censure, pur prospettate anche a sostegno dell’azione di nullità, sono state dichiarate inammissibili perché riguardavano profili di legittimità estranei all’attuazione del giudicato e non potevano essere esaminati nel giudizio di ottemperanza. Il Comune è stato condannato alla rifusione dei tre quarti delle spese, liquidati in 3.750 euro oltre accessori e con integrale rifusione del contributo unificato; le spese residue sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 821, l. n. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del canone unico patrimoniale e alla competenza nella determinazione dei relativi criteri.
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità nella determinazione del canone.
art. 1, comma 819, l. n. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai coefficienti di maggiorazione applicabili al canone.
art. 1, comma 824, l. n. 160/2019
Richiamato in relazione ai criteri e ai coefficienti di maggiorazione del canone unico patrimoniale.
art. 1, comma 826, l. n. 160/2019
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure sulla determinazione del canone CUP.
art. 53, comma 16, l. n. 388/2000
Il provvedimento sindacale risulta adottato oltre il termine previsto; il dato è menzionato nella motivazione, ma la decisione si fonda sulla violazione del giudicato.
art. 1, comma 169, l. n. 296/2006
Richiamato insieme all’art. 53, comma 16, l. n. 388/2000 per il profilo temporale dell’adozione del provvedimento.
art. 42 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza del Consiglio comunale sui criteri generali relativi al canone.
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti delle competenze del Sindaco.
art. 31 c.p.a.
La pronuncia riguarda un’azione di ottemperanza con declaratoria di nullità di un atto adottato in violazione o elusione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
Rilevante quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ha verificato la conformità dell’attività amministrativa al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, è nullo, in parte qua, il nuovo provvedimento amministrativo che, in assenza di nuovi elementi, reintroduca sostanzialmente una previsione già espunta o dichiarata incompatibile con il giudicato, anche quando l’amministrazione ne modifichi la veste formale o operi attraverso criteri e coefficienti diversi.
- La salvezza, contenuta nella sentenza di cognizione, degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione non attribuisce a quest’ultima una libertà di riedizione del potere svincolata dai limiti conformativi e sostanziali risultanti dal giudicato.
- Quando il giudice dell’ottemperanza dichiara nullo per violazione o elusione del giudicato il nuovo provvedimento amministrativo, la domanda autonoma proposta contro un precedente atto con analogo contenuto lesivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza sono inammissibili le censure che, pur formalmente collegate alla dedotta violazione del giudicato, mirano in realtà a sottoporre al giudice nuovi e autonomi profili di legittimità dell’azione amministrativa, estranei alla verifica dell’esatta attuazione della decisione giudiziale.
- La caducazione del regolamento presupposto determina l’automatica caducazione delle previsioni lesive di un atto applicativo che da quel regolamento dipendano, anche se l’atto applicativo non sia stato autonomamente impugnato.
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