Cassazione Penale, Sentenza n. 2225/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Villa Oreste Massimo era stato ritenuto responsabile, in qualità prima di amministratore di diritto e poi di amministratore di fatto della società BAUEN s.r.l. dichiarata fallita, dei reati di bancarotta fraudolenta (artt. 223 e 216 R.D. n. 267/1942) per avere distratto o dissipato complessivi EUR 23.150,00 prelevati dal conto della fallita tramite due assegni circolari (uno di EUR 9.700 con causale "rimborso spese amministratore" e uno di EUR 13.450 pagante una fattura della società La Commerciale Italiana ritenuta inesistente) e per aver cagionato o concorso a cagionare il dissesto societario mediante false scritture/omissioni di debiti nel bilancio 2008 (art. 2621 c.c. e artt. 216, 219 L. Fall.). Avverso la conferma di condanna proposta in appello, il ricorrente ha dedotto in cassazione: 1) violazione di legge per averlo qualificato amministratore di fatto senza prova specifica e rigorosa; 2) vizio di motivazione per non aver considerato adeguatamente le prove favorevoli (es. assegni e responsabilità di terzi quali Gabriele Antonio o Balistreri) e per aver ritenuto inesistente la fattura senza idonea prova; 3) mancata acquisizione di prove decisive richieste ai sensi dell'art. 603 c.p.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché in più punti generico e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del giudice di merito circa la qualifica di amministratore di fatto, desunta dalla procura (seppur denominata "speciale") con poteri bancari e dalle dichiarazioni di altri amministratori e dipendenti che indicarono Villa come effettivo gestore; ha inoltre confermato che la mancata materialità del prelievo non esclude la responsabilità del de facto amministratore e ha respinto le censure relative alla mancata rinnovazione probatoria in appello come generiche. È stata respinta anche la richiesta di differimento dell'udienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di EUR 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), artt. 216, 219, 223
Norme invocate per contestare la bancarotta fraudolenta e il concorso nel cagionare il dissesto: la Corte ha ritenuto applicabili tali disposizioni al de facto amministratore per le condotte di distrazione di fondi e per la falsa rappresentazione di bilancio.
Codice Civile, art. 2621
Richiamato in relazione alla rappresentazione falsa nel bilancio (dichiarazioni non corrispondenti al vero) come elemento che ha aggravato il dissesto; la Corte ha considerato tale illecito nei profili di bancarotta per false scritture.
Codice Civile, art. 2639
Nozione di amministratore di fatto: la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui conta l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.
Codice Penale, art. 40, comma 2
Riferimento al regime di responsabilità per omissione e alla possibilità che il de facto risponda anche per atti materialmente posti in essere da altri amministratori, in caso di consapevole inerzia.
Codice di Procedura Penale, art. 603
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello: la Corte ha richiamato che la rinnovazione è necessaria solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti e se l'attività richiesta è decisiva.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Motivazione formale del gravame in cassazione (censura per omessa acquisizione di prove); la Corte ha ritenuto tale motivo generico e non idoneo.
Codice di Procedura Penale, art. 121
Memoria difensiva: la Corte ha valutato che le deduzioni in memoria non hanno dimostrato l'insufficienza probatoria del giudice di merito e costituivano, in gran parte, mera rinnovazione di contestazioni di fatto.
Norme emergenziali (D.L. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e D.L. 30/12/2021 n. 228 conv. L. 25/2/2022 n.15), art. 23 comma 8 e art. 16
Richiamate in ordine alle modalità procedurali e alle richieste scritte del Procuratore generale; la Corte ha ricordato che per il contraddittorio cartolare non si applicano alcune norme sul legittimo impedimento del difensore.
Codice di Procedura Penale, art. 420-ter
Citando giurisprudenza, la Corte ha precisato che in caso di giudizio di cassazione svolto con contraddittorio cartolare non opera la disciplina del legittimo impedimento del difensore di cui all'art. 420-ter.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si valuta sulla base delle funzioni e dell'effettivo esercizio di poteri gestori (continuità e significatività dell'attività), non sulle sole qualifiche formali; una procura ampia e testimonianze concordanti possono suffragare tale qualifica.
- La responsabilità penale del de facto amministratore comprende anche le condotte materialmente poste in essere da amministratori di diritto, ove ricorra colpevole inerzia o partecipazione indiretta (art. 40 c.p., comma 2).
- In sede di legittimità la Corte non può rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice di merito se questa è sorretta da motivazione congrua e logica; censure che si limitano a prospettare una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruzione probatoria in appello occorre dimostrare che le prove richieste siano decisive e che lo stato degli atti sia incerto; richieste generiche di acquisizione di prove sono insufficienti.
- Le impugnazioni per violazione di legge relative a qualificazioni come quella di amministratore di fatto richiedono censure specifiche e circostanziate; argomentazioni generiche saranno dichiarate inammissibili.
- Nel processo di cassazione svolto con contraddittorio cartolare non trova applicazione la disciplina del legittimo impedimento del difensore (non prevista la comparizione personale), perciò richieste di differimento per concomitanze processuali del difensore possono essere rigettate.
- Le conseguenze processuali di un ricorso inammissibile includono condanna alle spese e, in sede penale, possibile sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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