Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1882/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del 01/04/2026, con cui è stato reso noto che sono stati pubblicati gli esiti della prova scritta dell’esame di avvocato sessione 2025

Giustizia amministrativa202603802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del 1° aprile 2026 relativa alla pubblicazione degli esiti della prova scritta dell'esame di avvocato, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione relativa agli esiti della prova scritta dell'esame di avvocato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. I primi tre motivi contestavano la valutazione dell'elaborato, deducendo l'erroneità del giudizio della commissione e prospettando anche una comparazione con gli esiti conseguiti da altri candidati. Il quarto e il quinto motivo censuravano l'utilizzo del solo voto numerico, ritenuto insufficiente a motivare la valutazione. Il sesto motivo contestava l'omessa verbalizzazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari. L'ultimo motivo riguardava l'asserita mancata effettuazione del rimescolamento delle buste presso la Corte d'Appello di Roma, con dedotta violazione dell'anonimato e dell'imparzialità delle correzioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto che la contestazione del giudizio sull'elaborato implicasse un'inammissibile sostituzione della valutazione giudiziale a quella tecnico-discrezionale della commissione. Il sindacato del giudice amministrativo è ammesso soltanto in presenza di vizi manifesti, quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente, non ravvisati nel caso concreto. Il parere pro veritate depositato dal ricorrente non può sostituire la valutazione della commissione, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento degli elaborati. È stata inoltre esclusa la rilevanza decisiva del raffronto con altri candidati, poiché gli elaborati sono valutati singolarmente secondo i criteri prefissati e la disparità di trattamento potrebbe configurarsi solo mediante una comparazione complessiva degli elaborati; in ogni caso, il giudizio favorevole su un altro candidato non sana gli errori del ricorrente. Quanto al voto numerico, il TAR ha applicato ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, ritenendo non applicabile l'art. 46 della stessa legge e sufficiente l'indicazione numerica quale motivazione del giudizio, salvo contraddizione manifesta con elementi obiettivi e criteri di valutazione prestabiliti. È stata esclusa anche l'esigibilità della verbalizzazione dei voti individuali dei commissari, in assenza di una specifica norma o di un principio che la imponga. Infine, l'eventuale omissione del rimescolamento presso la Corte d'Appello di Roma è stata qualificata come mera irregolarità, non idonea a determinare l'illegittimità della procedura in assenza di violazione dell'anonimato o dell'imparzialità. I verbali attestavano la provenienza di buste anonime, sigillate, timbrate, siglate e numerate, nonché modalità di conservazione e gestione idonee a tutelare anonimato e par condicio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 1.500, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata rigettata dal TAR.

  • art. 49 l. 247/2012

    Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti

    Applicabile ratione temporis alla sessione 2025; comporta l'applicazione della disciplina previgente e l'esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.

  • art. 46 l. 247/2012

    Il TAR ne esclude l'applicazione ratione temporis alla procedura esaminata; pertanto non ritiene necessario un giudizio discorsivo ulteriore rispetto al voto numerico.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione può essere soddisfatto, nelle valutazioni delle prove concorsuali, dall'attribuzione di un voto numerico, purché siano predeterminati criteri di valutazione chiari e oggettivi e non sussista una manifesta contraddizione con elementi obiettivi.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, coerenti con l'utilizzo del voto numerico quale criterio motivazionale standardizzato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di vizi manifesti quali arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente.
  • Nell'esame di abilitazione alla professione forense, un parere pro veritate o altra valutazione tecnica privata non può sostituire il giudizio della commissione esaminatrice, salvo che sia dimostrata una manifesta abnormità o un vizio di legittimità della valutazione amministrativa.
  • La valutazione numerica delle prove concorsuali è sufficiente a integrare la motivazione del giudizio quando sia riferita a criteri di valutazione previamente determinati, chiari e oggettivi, salvo la manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri prestabiliti e voto attribuito.
  • In assenza di una specifica disposizione normativa o di un autovincolo della commissione, non è necessario verbalizzare i singoli punteggi attribuiti da ciascun commissario, essendo sufficiente la verbalizzazione del voto complessivo collegiale.
  • La mancata effettuazione di un ulteriore rimescolamento delle buste presso la commissione di destinazione costituisce mera irregolarità se risultano comunque garantiti l'anonimato degli elaborati e l'imparzialità della valutazione; non determina, da sola, l'illegittimità della procedura.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereTutela cautelareVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.