Sentenza n. 439/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3640/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro per l’anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 3640/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020. Il titolo aveva inoltre condannato l’amministrazione al pagamento della somma di 500 euro, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Il ricorso è stato proposto in ragione dell’inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo, inclusi gli interessi. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né pregiudicabile da disposizioni interne dell’amministrazione, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate nella sentenza. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 189 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ravvisato i presupposti in presenza di un titolo passato in giudicato e dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine decorrente dalla notificazione del titolo entro il quale l’amministrazione deve adempiere prima che possa essere attivata l’esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale base per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applica il principio della soccombenza nella regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, dopo la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, integra i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato per l’ottemperanza a condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice amministrativo, deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica e le modalità previste per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente pronuncia di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →