Sentenza n. 100/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 18/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 319/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici e condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico annuo di euro 500,00, tramite Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 22 gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, sempre che nelle more non avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto fondano la domanda diretta a ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale espressamente richiamata per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure attuative, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto la sua scadenza ha reso procedibile la domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale modalità è stata messa a disposizione del commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'Amministrazione, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato, individuando gli atti e le operazioni necessari a conformarsi al contenuto della pronuncia da eseguire.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, per l'eventualità di persistente inadempimento allo scadere del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un altro dirigente competente.
- Quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, l'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario può essere assicurata dal commissario ad acta anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non deve essere liquidato un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.
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