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Sentenza

Sentenza n. 147/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di VIA-PUA relativo a un impianto eolico, parere negativo tardivo della Soprintendenza Speciale per il PNRR e diniego di rimborso della metà degli oneri istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato nel 2021 un’istanza di VIA-PUA per un impianto eolico, successivamente modificata nel 2024 dopo un primo parere negativo della Soprintendenza. Il procedimento, riconducibile ai progetti PNRR o attuativi del PNIEC di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, non è stato concluso nei termini previsti dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento, sostenendo inoltre che il parere negativo della Soprintendenza del 18 dicembre 2025, in quanto tardivo, fosse inefficace e che si fosse formato il silenzio-assenso del Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990. In via ulteriore è stato impugnato il diniego del rimborso della metà degli oneri istruttori versati per la VIA, con domanda di restituzione della somma di 13.249,62 euro.

La decisione

Il ricorso è stato definito solo parzialmente. È stata accolta la domanda contro il silenzio: il TAR ha accertato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura non hanno concluso il procedimento nei termini stabiliti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. Il MASE è stato condannato a provvedere espressamente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega. È stata invece respinta la domanda volta a dichiarare inefficace il parere negativo tardivo della Soprintendenza e a riconoscere la formazione del silenzio-assenso sul parere del Ministero della Cultura. Il TAR ha ritenuto che la VIA, anche per la sua copertura nella direttiva 2011/92/UE e per la necessità di una valutazione espressa degli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, debba concludersi con una decisione espressa e motivata; pertanto l’art. 17-bis, comma 4, della l. n. 241/1990 impedisce l’applicazione del silenzio-assenso orizzontale. Il parere tardivo non può quindi essere ignorato e, in caso di contrasto tra le Amministrazioni, deve essere attivato il procedimento di deferimento al Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400/1988. La domanda di annullamento del diniego di rimborso degli oneri istruttori è stata rimessa sul ruolo per la trattazione con rito ordinario, in quanto autonoma rispetto alla domanda sul silenzio. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Il progetto eolico è ricondotto ai progetti PNRR, finanziati dal fondo complementare o attuativi del PNIEC, soggetti alla disciplina procedimentale speciale degli artt. 24 e 25 del decreto.

  • artt. 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006

    Stabiliscono la scansione dei termini per consultazione pubblica, integrazioni, predisposizione dello schema e adozione del provvedimento di VIA; la loro inosservanza ha determinato l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni [novanta giorni in caso di atti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, n.d.r.] dal ricevimento dello schema di provvedimento; decorso il quale senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

    Il silenzio-assenso orizzontale non opera nella VIA, poiché il diritto dell’Unione europea richiede una valutazione globale, motivata ed espressa degli effetti del progetto, inclusi quelli sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006

    In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

    La previsione del potere sostitutivo e del silenzio devolutivo conferma che il ritardo nel procedimento VIA non determina automaticamente il silenzio-assenso sul concerto del Ministero della Cultura.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988

    In caso di contrasto tra le Amministrazioni coinvolte, l’Amministrazione procedente deve deferire la decisione al Consiglio dei Ministri, anziché ignorare il parere espresso, anche se tardivo, dal Ministero della Cultura.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Consente la condanna dell’Amministrazione a provvedere quando il giudice accerta l’illegittimità del silenzio; nel caso concreto è stato fissato il termine di 120 giorni.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    La domanda autonoma di annullamento del diniego di rimborso è stata rimessa alla trattazione con rito ordinario.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Impone la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato, in relazione all’inerzia amministrativa accertata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti PNRR, finanziati dal fondo complementare o attuativi del PNIEC, il mancato rispetto dei termini speciali previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 integra illegittimità del silenzio e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione procedente di concludere espressamente il procedimento entro un termine assegnato, anche mediante nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il silenzio-assenso orizzontale previsto dall’art. 17-bis della l. n. 241/1990 non si applica al concerto o al parere del Ministero della Cultura nell’ambito della VIA quando il diritto dell’Unione europea richiede una valutazione globale, motivata ed espressa degli effetti del progetto, compresi quelli sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
  • Nella VIA, la tardività del parere del Ministero della Cultura non ne determina l’inefficacia né consente all’Amministrazione procedente di ignorarlo; in presenza di un contrasto tra le Amministrazioni, deve essere attivato l’apposito procedimento di deferimento al Consiglio dei Ministri.
  • La previsione, nella disciplina della VIA, di un potere sostitutivo per l’inerzia o il ritardo del Ministero della Cultura è incompatibile con l’automatica formazione del silenzio-assenso sul relativo concerto, poiché altrimenti tale potere sostitutivo sarebbe privo di concreta funzione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipi di precauzione e prevenzioneOttemperanza e commissario ad acta

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