Sentenza n. 364/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e pubblicata il 3 agosto 2023, non notificata, emessa nel giudizio per l’annullamento del provvedimento del Comune di Lipari, III Settore Sviluppo e Tutela del territorio, V Servizio Illeciti e Sanatoria prot. n. -OMISSIS-, datato 16 ottobre 2014, pervenuto il 18 ottobre 2014 con lettera ordinaria, con il quale il responsabile dell’Area, ha rigettato l’istanza di condono edilizio inoltrata ai sensi della l. n. 724/1994 con prot. n. 7303 dell’8 marzo 1995 (pratica n. 4834);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo ad ampliamenti e opere realizzati entro la fascia di 150 metri dalla battigia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano il diniego comunale di una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 724/1994 per opere realizzate in ampliamento rispetto a una concessione edilizia, nell’ambito di un complesso turistico-nautico-ricettivo. Deducevano: l’erronea dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 e dell’art. 35 l. n. 47/1985, sostenendo che si fosse formato il silenzio-assenso e che il vincolo di cui all’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 non impedisse il condono, perché l’area sarebbe stata classificata come zona B3, perché le opere sarebbero state destinate alla diretta fruizione del mare e perché l’area sarebbe stata già urbanisticamente satura; la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990 per omessa considerazione della memoria partecipativa; la violazione dell’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 e dell’art. 17 l. n. 765/1967, nonché eccesso di potere, erroneità dell’istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e difetto dei presupposti, assumendo che l’area fosse ricompresa in un centro abitato e che il vincolo non fosse stato recepito dallo strumento urbanistico; infine, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la violazione dell’affidamento, per mancata comparazione tra interesse pubblico e interessi privati. Richiamavano inoltre il pagamento integrale di oblazioni e oneri concessori, i nulla-osta della Soprintendenza e del Genio civile e il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché il TAR aveva soltanto rilevato l’autonoma impugnazione del provvedimento di riesame, ma aveva comunque deciso il ricorso nel merito. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso: la presenza di vincoli sull’area, anche se non qualificati come assoluti o relativi, comporta l’insanabilità ex lege degli abusi maggiori e impedisce che si formi un titolo tacito quando la condonabilità è radicalmente preclusa dalla legge. Ha ribadito che, per gli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976 nella fascia di 150 metri dalla battigia, il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 impedisce la sanatoria, anche se l’area risulta di fatto edificata. Le uniche opere ammissibili sono quelle strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare da parte della collettività, oltre alla ristrutturazione, entro limiti rigorosi, di opere preesistenti all’entrata in vigore della legge. Una struttura ricettiva non rientra nella nozione di opera destinata alla diretta fruizione del mare. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevanti la classificazione urbanistica dell’area, la saturazione edilizia, i nulla-osta acquisiti e i richiami a pareri amministrativi, evidenziando che il nulla-osta della Soprintendenza era subordinato alla destinazione di diretta fruizione del mare e al divieto di mutamento di destinazione. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 perché il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto e aveva dato conto delle controdeduzioni. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, secondo cui il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valeva anche per i privati sin dal 1976. Ha infine escluso la formazione di un affidamento tutelabile per effetto del tempo trascorso, dei pagamenti effettuati o dei precedenti atti amministrativi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 39 l. n. 724/1994
La disciplina del secondo condono non consente la formazione del silenzio-assenso quando la condonabilità dell’abuso è esclusa dalla presenza di un vincolo e dalla tipologia dell’intervento.
art. 35 l. n. 47/1985, come modificato dall’art. 4 d.l. n. 2/1988, conv. in l. n. 68/1988
Il silenzio-assenso presuppone un’istanza astrattamente riconducibile al modello legale; non può perfezionarsi quando la sanatoria è radicalmente preclusa ex lege.
art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976
il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia vale anche per i privati fin dal 1976
La disposizione impone un vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, senza deroghe per la mera classificazione urbanistica dell’area o per la sua edificazione di fatto; sono ammesse soltanto opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione collettiva del mare e, entro limiti rigorosi, interventi su opere preesistenti.
art. 2, comma 3, l. reg. Sicilia n. 15/1991
La norma ha natura interpretativa e chiarisce che il divieto previsto dall’art. 15 l. reg. Sicilia n. 78/1976 operava anche nei confronti dei privati fin dall’origine.
art. 3 l. n. 241/1990
Non risulta violato quando il provvedimento di diniego espone le ragioni della decisione e dà conto delle deduzioni presentate dall’interessato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’obbligo di considerare le osservazioni partecipative è assolto quando l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto e dà conto delle controdeduzioni nel provvedimento finale.
art. 17 l. n. 765/1967
Il richiamo alla perimetrazione del centro abitato non esclude, secondo la decisione, l’operatività del vincolo regionale di inedificabilità nella fascia costiera.
Massime di principio
- Nella fascia di 150 metri dalla battigia il divieto di costruire previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78/1976 opera anche nei confronti dei privati sin dal 1976 e preclude la sanatoria degli abusi realizzati dopo il 31 dicembre 1976, anche quando l’area sia già edificata o urbanisticamente satura.
- La presenza di un vincolo sull’area, unitamente alla tipologia dell’abuso maggiore, impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono quando la condonabilità è radicalmente esclusa dalla legge. Il silenzio-assenso non può formarsi su un’istanza non riconducibile al modello normativo astratto.
- La nozione di opere strettamente e direttamente finalizzate alla fruizione del mare riguarda interventi funzionali alla fruizione collettiva del mare e non comprende, di per sé, una struttura ricettiva destinata all’esercizio di attività turistico-alberghiera.
- La classificazione urbanistica dell’area, la sua inclusione in un centro abitato, la saturazione edilizia e l’eventuale mancato recepimento del vincolo nello strumento urbanistico non derogano al vincolo legale di inedificabilità previsto dalla normativa regionale.
- Il procedimento di diniego è adeguatamente partecipato quando l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto e il provvedimento finale dà conto delle osservazioni e controdeduzioni dell’interessato.
- Il decorso del tempo, il pagamento di oblazioni e oneri, il rilascio di nulla-osta o altri atti amministrativi non consolidano un affidamento tutelabile alla sanatoria di opere non condonabili per legge.
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