Sentenza del 07/11/2018 n. 7631 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - IRPEG - Lease-back - Differenza prezzo tra acquisto e cessione a società di leasing - Clausola del minimo garantito - Effettività del trasferimento del bene e del prezzo pagato - Avvenuto pagamento delle imposte sulla plusvalenza e dell'iva - Non costituisce operazione fittizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IRPEG, IVA e IRAP per il 2005, contestando un'operazione di sale and lease-back immobiliare realizzata tra società appartenenti allo stesso gruppo. L'immobile era stato acquistato da YYY s.r.l. per 15 milioni di euro più IVA e, nello stesso giorno, ceduto alla società di leasing WWW s.r.l. per 24,5 milioni di euro più IVA, con successiva concessione in leasing a XXX s.r.l. L'Ufficio riteneva che la differenza di prezzo di 9,5 milioni costituisse un finanziamento occulto e che una parte dei canoni di leasing fosse indeducibile, contestando inoltre la detrazione dell'IVA. Secondo l'Amministrazione, l'operazione sarebbe stata parzialmente simulata, priva di valida causa economica e finalizzata a ottenere indebiti vantaggi fiscali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di XXX s.r.l. e riformato la decisione di primo grado, ritenendo lecita ed effettiva l'operazione di lease-back. La differenza tra i prezzi è stata considerata giustificata dalla clausola di redditività minima garantita: essa consentiva alla società cedente di ottenere maggiore liquidità, all'utilizzatrice di garantirsi un investimento con rendimento minimo e alla società di leasing di recuperare il maggior prezzo mediante canoni proporzionati. È stata ritenuta decisiva l'effettività del trasferimento dell'immobile, del pagamento del prezzo e dell'assolvimento dell'IVA, nonché il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza. La mera appartenenza delle società allo stesso gruppo e la scelta di un'operazione fiscalmente vantaggiosa non sono state considerate sufficienti a dimostrare simulazione, abuso o antieconomicità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
La contribuente aveva contestato la mancata richiesta preventiva di chiarimenti nelle ipotesi di contestazione antielusiva. Il giudice ha accolto l'appello sulla legittimità sostanziale dell'operazione, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi procedurali.
Art. 8, comma 2, legge n. 16/2012
La contribuente aveva invocato la necessità di escludere dal recupero i ricavi correlati ai componenti negativi contestati. Anche questo motivo è stato assorbito in seguito all'accoglimento della censura principale.
Art. 1322 c.c.
Il lease-back è stato ricondotto all'autonomia contrattuale delle parti, quale contratto atipico composto da vendita e locazione finanziaria, diretto a realizzare un interesse economico meritevole di tutela.
Cass. n. 6663/1997
L'appartenenza della società cedente e della società utilizzatrice al medesimo gruppo non rende di per sé fittizia l'operazione, se il trasferimento del bene e il pagamento del prezzo sono effettivi e l'operazione non è antieconomica.
Cass. nn. 17175/2015, 405/2015 e 25758/2014
La scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa è lecita se risponde a un concreto interesse economico e non costituisce un uso distorto dello strumento negoziale. Il sale and lease-back può legittimamente servire a ottenere liquidità o estinguere debiti pregressi.
Cass. n. 12044/2009
Il lease-back è un contratto d'impresa con funzione di finanziamento e può realizzare un'alienazione a scopo di garanzia, purché non vi sia interposizione fittizia dell'utilizzatore e il trasferimento del bene sia effettivo.
Cass. n. 10805/1995
Il lease-back conserva autonomia strutturale e funzionale ed è lecito quando non dissimula un diverso negozio vietato o un'interposizione fittizia.
Massime di principio
- Un'operazione di sale and lease-back non è fittizia o elusiva per il solo fatto di coinvolgere società appartenenti allo stesso gruppo: occorre dimostrare concretamente l'inesistenza del trasferimento, del pagamento o della causa economica.
- La differenza tra il prezzo di acquisto originario e quello di successiva cessione può essere legittima se è spiegata da clausole contrattuali, come un minimo garantito o una redditività promessa, e se produce effetti economici reali per tutte le parti.
- La scelta di una struttura fiscalmente più conveniente è lecita quando l'operazione risponde a un interesse imprenditoriale concreto, come ottenere liquidità mantenendo la disponibilità del bene, e non è finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale.
- Il pagamento effettivo delle imposte, dell'IVA e dell'imposta sulla plusvalenza costituisce un elemento rilevante contro la tesi della simulazione, anche se non esclude automaticamente ogni possibile contestazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, con elementi specifici, la simulazione, l'antieconomicità o l'abuso del contratto; la sola contiguità societaria, la sproporzione apparente dei prezzi o il vantaggio fiscale non sono normalmente sufficienti.
- Per valutare la legittimità di un lease-back occorre verificare congiuntamente la reale cessione del bene, il pagamento del prezzo, la regolare contabilizzazione, la proporzionalità dei canoni, l'esistenza di una causa finanziaria concreta e l'assenza di interposizione fittizia.
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