Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20624/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di sconto bancario di numerose cambiali emesse dagli acquirenti di macchine vendute dalla società debitrice con riserva di proprietà. La società, in liquidazione e in concordato preventivo, aveva agito per ottenere: l'accertamento della nullità/inefficacia delle girate e del mancato rispetto dell'art. 66 della legge cambiaria; l'inibitoria alla banca dal promuovere azioni cambiarie; la restituzione dei titoli per poter risolvere i contratti di vendita e recuperare i beni; l'accertamento dell'inesistenza del credito azionato dalla banca; nonché il risarcimento dei danni. In appello la società aveva ridotto le domande, insistendo soprattutto sull'accertamento della violazione dell'art. 66 legge cambiaria, sulla restituzione dei titoli e sul risarcimento. La banca, ricorrendo per cassazione, ha dedotto che la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come azione causale la domanda di precisazione del credito svolta nella procedura di concordato preventivo, sostenendo che: (i) nella procedura concordataria non vi è accertamento giudiziale dello stato passivo; (ii) comunque l'istanza di precisazione del credito riguardava il rapporto causale dello sconto bancario e non un'azione causale in senso tecnico ex art. 66 L.C., con conseguente insussistenza dell'obbligo di restituzione dei titoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale della banca: ha affermato che l'art. 66 della legge cambiaria va interpretato estensivamente e che l'onere di offrire la restituzione della cambiale e di depositarla in cancelleria sussiste non solo quando il portatore eserciti formalmente l'azione causale, ma anche quando intenda far valere, in una procedura concorsuale avente rilevanza pubblicistica come il concordato preventivo, i diritti derivanti dal rapporto causale. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società sulle spese di lite, ritenendo non fondate o inammissibili le censure sulla compensazione parziale e sulla quantificazione degli onorari. I motivi del ricorso incidentale condizionato sono stati assorbiti. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi e compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 66 r.d. n. 1669/1933 (legge cambiaria)

    L'onere di restituzione del titolo e di deposito in cancelleria tutela il debitore dal rischio di doppio pagamento e gli consente di esercitare eventuali azioni cambiarie di regresso; tale onere opera anche quando, in una procedura concorsuale pubblicistica come il concordato preventivo, il creditore faccia valere diritti derivanti dal rapporto causale.

  • art. 1859 c.c.

    Richiamato per escludere che la fattispecie potesse essere letta solo come mera cessione di crediti, valorizzando invece il contratto di sconto bancario quale rapporto causale preesistente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite e soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato dalla parte incidentale in tema di liquidazione dei compensi professionali e spese.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Richiamato dalla parte incidentale a sostegno delle doglianze sulla liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla parte incidentale come parametro per la liquidazione dei compensi; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 6 D.M. n. 55/2014

    Richiamato con riferimento alla maggiorazione dei parametri tabellari.

  • art. 1329/1965

    Richiamato nella lettera di precisazione del credito come riferimento alle operazioni di finanziamento/sconto.

  • D.P.R. n. 601/1973

    Richiamato nella lettera di precisazione del credito come riferimento alle operazioni di finanziamento/sconto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'art. 66 della legge cambiaria, posto a tutela del debitore cambiario, deve essere interpretato in modo da impedire che il creditore ottenga il pagamento del rapporto causale senza restituire il titolo, così da evitare il rischio di un duplice pagamento e consentire al debitore l'esercizio delle azioni cartolari residue.
  • L'obbligo di offrire la restituzione della cambiale e di depositarla in cancelleria non dipende solo dalla forma processuale dell'"azione causale" in senso stretto, ma sorge anche quando il portatore del titolo, in una procedura concorsuale con rilievo pubblicistico, faccia valere i diritti derivanti dal rapporto causale sottostante.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro la compensazione delle spese è scrutinabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la valutazione dell'opportunità della compensazione resta affidata al giudice di merito.
  • Le doglianze sulla liquidazione delle spese devono essere specifiche e confrontarsi con l'effettivo perimetro delle domande trattate nel grado di merito; la mera invocazione dei parametri tabellari, senza indicare concretamente le misure asseritamente violate, è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.