Cassazione Penale, Ordinanza n. 07304/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla violazione dell'art. 81 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per reati in materia di stupefacenti. I motivi dedotti erano due: primo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; secondo, violazione dell'art. 81 c.p., assumendo che la condotta integrasse un unico reato e non più reati distinti. La Corte osserva che il giudice di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e ritenendo insufficiente il solo stato di incensuratezza; quanto al concorso formale o alla continuazione, ha rilevato che la condotta riguardava sostanze stupefacenti di tipologie diverse, sicché erano configurabili due distinti reati uniti dal medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per i reati in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello
art. 81 c.p.
richiamato per contestare la qualificazione dei fatti come più reati; la Corte ritiene corretto il riconoscimento di distinti reati avvinti dal medesimo disegno criminoso
circostanze attenuanti generiche
il loro riconoscimento non è un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiede la presenza di elementi positivi; la sola incensuratezza può non essere sufficiente
Cassa delle ammende
somma irrogata al ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice rilevi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera assenza di precedenti penali non impone di per sé la concessione del beneficio.
- La censura sulla qualificazione unitaria della condotta non è fondata quando i fatti riguardino sostanze stupefacenti di tipologia diversa e il giudice di merito accerti l'esistenza di distinti reati uniti dal medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una critica alla valutazione di merito già sorretta da motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07277/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07278/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07279/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07282/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07283/2025 del 21/02/2025
- ordinanza_penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07284/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →