Ordinanza n. 3764/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento: - a) dell’ordinanza di demolizione prot. n. 05/2021 del 12 gennaio 2021 emessa dal Responsabile dell'U.T.C. - V Settore del Comune di Forio; - b) del “Rapporto Tecnico” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Forio del 24 settembre 2020, richiamato per relationem nell'ordinanza, impugnata sub a); - c) della “Documentazione agli atti di ufficio quali stralcio catastale e stralcio SID”, parimenti richiamati nell’ordinanza n. 5/2021; nonché: - d) della connessa e conseguente ordinanza dirigenziale n. 537/2021 prot. 2021. 0036279 del 22 gennaio 2021 dell’U.O.D. Genio Civile Napoli Presidio di Protezione Civile – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Giunta Regionale della Campania, notificata alla ricorrente in data 18 febbraio 2021, con la quale le veniva ordinata la sospensione dei lavori per pretese violazioni della normativa antisismica; - e) della ivi richiamata segnalazione prot. n. 29870 del 5 ottobre 2020 della Polizia Municipale - Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Forio, protocollata dalla regione Campania con il n. 485657 del 16 ottobre 2020; - f) della ivi richiamata Relazione/Informativa n. 253 del 30 settembre 2020 della Polizia Municipale; - g) in ogni caso, di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, richiamato negli atti impugnati e/o non conosciuto, ad essi preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche endoprocedimentale e/o istruttorio. nonché in ogni caso, ex art. 116 c.p.a.: g) avverso e per l’annullamento del silenzio serbato dal Comune di Forio a fronte della Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/90, consegnata dalla ricorrente a mani all’Amministrazione Comunale in data 18 febbraio 2021 prot. 6041 (doc. 22), con la quale veniva richiesto di prendere integrale visione e di estrarre copia di tutta la documentazione richiamata nell’ordinanza di demolizione n. 05/2021 del 12 gennaio 2021 ed in particolare di: Rapporto Tecnico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale del 24 settembre 2020; Comunicazione inizio lavori presentata da -OMISSIS- prot. 4503 del 27 febbraio 1996, corredata da Relazione Tecnica Asseverata, documentazione fotografica, grafici ed atto notorio; CILA presentata da -OMISSIS- prot. 6219 del 1 marzo 2018 corredata da documentazione di rito; “Documentazione agli atti di ufficio quali stralcio catastale e stralcio SID”, ed in ogni caso di tutta la relativa documentazione amministrativa, tecnica ed epistolare, formata e/o comunque detenuta dall’Amministrazione medesima, presupposta, connessa e conseguenziale, inerente il citato provvedimento, con conseguente declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tale indispensabile documentazione, con ordine all’Amm.ne resistente di esibirla nel termine che sarà assegnato dal Collegio ex art. 116 c.p.a.; con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, all’esito dell’esame della documentazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ordinanza regionale di sospensione dei lavori per violazioni della normativa antisismica e relativi atti istruttori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Forio, fondata su un rapporto tecnico e su atti della Polizia municipale, nonché la connessa ordinanza del Genio civile regionale di sospensione dei lavori. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 27 d.P.R. 380/2001, 3 e 7 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti, carenza o difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l’accertato sconfinamento di una porzione della cucina su area demaniale marittima e del terrazzino su area comunale, sostenendo che il terrazzino fosse di proprietà comunale e che l’asserito sconfinamento derivasse da un’erronea rappresentazione dei confini. Ha inoltre contestato l’affermazione secondo cui l’abbassamento del piano di calpestio interno e il livellamento del solaio avrebbero determinato un aumento di volumetria non assistito da titolo edilizio, sostenendo che le opere fossero già rappresentate nella comunicazione di inizio lavori del 1996 o ricomprese nella CILA in sanatoria del 2018. Ha infine dedotto l’illegittimità derivata e autonoma dell’ordinanza regionale, anche in relazione alla sostituzione del solaio in cemento armato e alla presentazione del relativo progetto al Genio civile nel 1996. In via incidentale, aveva proposto azione ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune su un’istanza di accesso documentale, con riserva di motivi aggiunti. Nel corso del giudizio la documentazione è stata trasmessa dal Comune e la ricorrente ha rinunciato alla domanda di accesso. Ha inoltre prodotto una perizia tecnica di parte e una sentenza penale di assoluzione, chiedendo, in alternativa alla verificazione, la decisione nel merito sulla base di tali elementi.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda ex art. 116 c.p.a., poiché la documentazione richiesta era stata trasmessa dal Comune durante il giudizio e la ricorrente aveva rinunciato alla relativa domanda. Ha compensato le spese concernenti tale segmento processuale, richiamando l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche da fatti o atti univoci e dal comportamento delle parti, pur in assenza delle formalità della rinuncia. Quanto alla domanda principale di annullamento, il Collegio non ha deciso il merito. Ha ritenuto indispensabile la verificazione già disposta, perché le contestazioni relative al posizionamento dell’immobile, all’eventuale sconfinamento su area demaniale e alla consistenza delle opere edilizie hanno contenuto essenzialmente tecnico e la ricostruzione della ricorrente è risultata inconciliabile con quella posta a base dell’ordinanza di demolizione. La sentenza penale di assoluzione è stata ritenuta non dirimente, sia perché riguardante soltanto alcune questioni, sia perché non idonea a sostituire l’accertamento tecnico necessario nel giudizio amministrativo. Preso atto della rinuncia del secondo verificatore, il Tribunale ne ha disposto la sostituzione, ordinando al dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Napoli – SUE di svolgere personalmente l’incarico oppure di delegare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, altro tecnico del proprio ufficio. Sono stati confermati e modificati i quesiti e le modalità della verificazione: misurazione e corretto posizionamento del manufatto, verifica dell’eventuale sconfinamento demaniale, individuazione delle opere realizzate e confronto con i titoli e le comunicazioni edilizie del 1996 e del 2018, nonché accertamento delle altezze e della quota del piano di calpestio. È stato autorizzato anche l’eventuale rilievo planimetrico, con un collaboratore tecnico, e sono stati assegnati 120 giorni per l’espletamento, oltre ai termini per lo schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. Il giudizio è stato rinviato all’udienza di smaltimento del 17 dicembre 2026; ogni decisione sul merito, sul rito relativo alla domanda principale e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina l’azione di accesso proposta nel corso del giudizio amministrativo; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile dopo l’ostensione dei documenti richiesti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Consente di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse anche senza una rinuncia formalmente perfezionata, quando fatti univoci e comportamento processuale dimostrino il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre la verificazione in contraddittorio, ritenuta necessaria per accertare questioni tecniche decisive ai fini della controversia.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È indicato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente contro l’ordinanza di demolizione; il merito della relativa censura non è stato ancora deciso.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato in relazione al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati; la questione è stata riservata alla fase successiva alla verificazione.
art. 7 l. 241/1990
È stato richiamato tra le norme asseritamente violate dall’ordinanza comunale; non è stata ancora resa una decisione sul merito della censura.
art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001
Rileva in relazione alla CILA in sanatoria presentata nel 2018, la cui effettiva corrispondenza alle opere esistenti dovrà essere verificata tecnicamente.
art. 71 d.P.R. 115/2002
a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta
È richiamato per precisare i termini decadenziali entro i quali gli ausiliari del magistrato devono presentare la domanda di pagamento delle spettanze.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la documentazione richiesta con un’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. viene trasmessa nel corso del giudizio e il richiedente manifesta, anche attraverso il proprio comportamento processuale, di non avere più interesse alla decisione, la relativa domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; tale esito può essere rilevato anche in assenza delle formalità di rinuncia previste dall’art. 84 c.p.a., sulla base di fatti o atti univoci successivi alla proposizione della domanda.
- La verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. è indispensabile quando la decisione sull’impugnazione di un provvedimento edilizio dipende da accertamenti tecnici controversi, quali la misurazione e il posizionamento del manufatto, l’eventuale sconfinamento su area demaniale e la corrispondenza tra opere eseguite, stato dei luoghi e titoli edilizi.
- La produzione di una sentenza penale di assoluzione non rende necessariamente superflua la verificazione nel giudizio amministrativo, quando la pronuncia penale riguardi soltanto alcune delle questioni controverse e non risolva gli accertamenti tecnici necessari per la decisione sull’impugnazione amministrativa.
- In presenza della rinuncia del verificatore nominato, il giudice amministrativo può sostituirlo e impartire direttamente al dirigente dell’ufficio individuato l’ordine di svolgere l’incarico o di delegarlo a un tecnico appartenente al medesimo ufficio, fissando termini perentori per la designazione e termini per l’espletamento delle operazioni.
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