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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45561/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari denunciando violazione di legge (artt. 157 e 159 c.p. e artt. 484, 178, 179 e 129 c.p.p.). Il motivo principale è che la Corte territoriale avrebbe computato indebitamente 194 giorni di sospensione del corso della prescrizione per adesione all'astensione degli avvocati, quando tale sospensione non doveva essere considerata a causa della nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza del 16/07/2013 (nullità che ha determinato la nullità degli atti successivi). Di conseguenza i ricorrenti sostenevano che il termine di prescrizione si fosse integralmente estinto anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado e chiedevano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. I giudici hanno ritenuto che i 194 giorni contestati (rinvio per adesione all'astensione) non potessero essere computati perché la sospensione non è applicabile quando il provvedimento di sospensione si fonda su atti nulli (qui la notifica del decreto di citazione non effettuata). Essendo il reato prescritto in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, le statuizioni civili riconosciute in esito al processo vanno revocate; la sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio per la parte civile.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina del decorso e della sospensione del termine di prescrizione; la Corte ha interpretato che la sospensione prevista non opera quando il provvedimento che la determina si fonda su nullità della notifica, per cui i giorni di sospensione non possono essere computati.

  • art. 159 cod. pen.

    Regole sul termine di prescrizione e sue interruzioni/sospensioni; applicato per valutare il punto temporale di maturazione della prescrizione e per escludere la sospensione illegittima.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di verifica della regolare costituzione delle parti e della notifica degli atti; la Corte ha richiamato tale principio per ritenere che la nullità della citazione invalida gli atti successivi e impedisce di imputare alla difesa i rinvii determinati dall'astensione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma processuale relativa all'efficacia e agli effetti delle notifiche e delle nullità; richiamata per l'indagine sulla validità della notifica del decreto di citazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle nullità derivanti da notifiche ineseguite o viziate; utilizzata per fondare l'esclusione del periodo di sospensione computato dalla Corte territoriale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rinvio ai principi generali di diligenza nella formazione degli atti processuali; richiamato nel contesto delle doglianze sull'irregolare notifica.

  • art. 420 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice (presidente) di verificare la regolare costituzione delle parti prima di procedere; la Corte ne ha sottolineato la natura preliminare e vincolante rispetto ad attività successive che incidono sul corso della prescrizione.

  • art. 484 comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice verifichi la regolare costituzione delle parti; richiamata per affermare che atti successivi a una notifica nulla sono anch'essi nulli e non possono legittimare la sospensione della prescrizione.

Massime di principio

  • La sospensione del corso della prescrizione prevista da una disposizione non va computata se il provvedimento che ha determinato la sospensione si fonda su atti processuali nulli (es. notifica ineseguita della citazione).
  • La nullità della notifica della citazione determina la nullità degli atti consequenziali e rende inammissibile imputare alla difesa i rinvii derivanti dall'astensione proclamata successivamente.
  • Il giudice deve verificare preliminarmente la regolarità della costituzione delle parti (art. 420 e 484 c.p.p.) prima di adottare provvedimenti che incidono sul decorso della prescrizione; l'omessa verifica può comportare l'esclusione di periodi di sospensione.
  • Se la prescrizione del reato è maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado, le statuizioni civili conseguenti al processo (risarcimento, condanne civili) devono essere revocate e la sentenza annullata senza rinvio per la parte civile.
  • In calcoli della prescrizione è essenziale controllare la regolarità formale delle notifiche e dei provvedimenti che sospendono o interrompono il termine; eventuali irregolarità favorevoli all'imputato possono determinare l'estinzione del reato.

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