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Sentenza

Sentenza n. 1129/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1632/2023 del Tribunale di Castrovillari, relativa all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1632/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente, con l’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati. Nel corso del giudizio, con nota dell’8 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento di quanto dovuto in esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha provveduto, nelle more del giudizio, a corrispondere quanto prescritto dalla sentenza oggetto di ottemperanza. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione in ragione della soccombenza virtuale e liquidate in complessivi euro 828,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, anche se l’adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con onere a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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