Cassazione Penale, Sentenza n. 50085/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata (anche ai sensi dell'art. 416bis.1 c.p.). Le doglianze difensive hanno prospettato: violazione dell'art. 273 c.p.p. e illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria; mancata considerazione delle censure relative alla qualificazione giuridica della condotta (sostentendo che si tratterebbe, al più, di minaccia aggravata e non di estorsione, in assenza di richiesta esplicita di denaro); inidoneità degli atti a integrare il tentativo perché riferiti a vantaggi futuri e incerti (controllo sulle aste giudiziarie e possibili profitti ipotetici); mancata valutazione critica delle incongruenze e dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni delle persone offese e dei collaboratori, nonché della tempestività della denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione giuridica e sulla gravità indiziaria, confermando che la condotta era idonea a integrare il tentativo di estorsione: la minaccia era stata dispiegata con efficacia intimidatoria (anche attraverso espressioni come "hai finito di fare le cose tue ad Acerra, non vuoi stare più tranquillo... me la vedo io"), e l'ingiusto profitto è stato interpretato in senso ampio come mantenimento/rafforzamento del controllo territoriale e degli interessi economici relativi alle aste giudiziarie. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni richiamate dal Tribunale e ha respinto l'argomento secondo cui la modalità telematica delle aste escluderebbe la possibilità di turbative, osservando che il controllo può avvenire "a monte" della procedura. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamata in relazione alla modalità di trattazione con contraddittorio cartolare; norma processuale applicata per il procedimento di udienza.
art. 273 cod. proc. pen.
Invocata dai difensori per censurare vizi di motivazione nell'ordinanza, senza che il ricorso abbia comunque provato la sussistenza del vizio rilevante.
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte ha ribadito che il reato richiede un evento costrittivo tramite violenza o minaccia e l'ingiusto profitto; può trattarsi di semplice tentativo quando la coartazione non raggiunge il risultato voluto.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Richiamato insieme all'art. 629 per qualificare il fatto come tentata estorsione.
art. 416bis.1 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravamento per finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso o per il contesto associativo, come indicato nell'imputazione provvisoria.
art. 610 cod. pen. (minaccia)
Richiamata dalla difesa come possibile fattispecie residuale; la Corte ha escluso la riconducibilità dei fatti a tale norma ritenendo corretta la qualificazione per estorsione tentata.
Massime di principio
- Per integrare il reato di estorsione (anche in forma tentata) non è necessaria una richiesta esplicita di denaro: l'"ingiusto profitto" può consistere in vantaggi non solo economici, come il mantenimento o il rafforzamento del controllo su un settore economico locale.
- L'estorsione è configurabile anche con condotte che mirano a privare la vittima della possibilità di perseguire una legittima aspettativa economica futura; il danno patrimoniale può quindi essere futuro e potenziale.
- Il tentativo è configurabile quando la minaccia o la violenza non consegue il risultato di costringere la vittima al "facere"; tuttavia un'intensa attività intimidatoria è sufficiente per la sussistenza della gravità indiziaria.
- Argomentazioni difensive basate sulla mancanza di una richiesta di denaro o sulla telematizzazione di procedure (es. aste giudiziarie) non escludono automaticamente l'ipotesi estorsiva, se emerge che il controllo o le ingerenze possono avvenire "a monte" o con modalità extracontenutistiche alla procedura telematica.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare per estorsione è utile concentrarsi su elementi che incidono sull'affidabilità probatoria: incoerenze, contraddizioni, ritardi e mancanza di riscontri indipendenti alle dichiarazioni delle persone offese o dei collaboratori.
- In sede di riesame cautelare il Collegio valuta complessivamente l'idoneità degli indizi alla configurazione del reato: per superare la gravità indiziaria occorre dimostrare l'esiguità o l'indeterminatezza degli elementi probatori, non solo sollevare questioni teoriche circa la tipologia del profitto perseguito.
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