Cassazione Penale, Sentenza n. 28226/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello contestando: 1) vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena a seguito dell'accoglimento dell'appello circa l'assorbimento di parte delle condotte (la Corte d'appello aveva riconosciuto penalmente irrilevante parte delle appropriazioni e rideterminato la confisca a 30.000 euro); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il precedente ostativo era stato estinto nel 2019 per effetto premiale dell'art. 445 cod. proc. pen. e che la Corte d'appello non avrebbe valutato correttamente tale estinzione e la risalenza del precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto che il giudice d'appello ha correttamente valutato l'oggetto del peculato e motivato la dosimetria della pena (tenuto conto dell'elevata intensità del dolo, della pluriennale condotta e della vulnerabilità delle persone offese), non essendovi automatismo tra entità delle appropriazioni e riduzione della pena. Sulla seconda ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: l'estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. non elimina la rilevanza, ai fini della valutazione sulla concedibilità di un'ulteriore sospensione condizionale, di precedenti sentenze che hanno comportato una sanzione detentiva; pertanto il precedente (anche se estinto ai fini penali) era correttamente valutato come ostativo dalla Corte d'appello. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese alla parte civile.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Citato quale norma relativa alla continuazione o al concorso di reati nell'indicazione dei capi d'imputazione; la sentenza non compie una nuova interpretazione della norma ma la richiama nell'ambito della contestazione plurima dei reati
art. 314 cod. pen.
Norma del peculato: la Corte ha ritenuto che molte delle condotte di appropriazione siano qualificabili come peculato e ha confermato la condanna per tale reato nel capo 1), determinando la pena in rapporto alla gravità del fatto effettivamente provato (30.000 euro di profitto accertato)
art. 643 cod. pen.
Norma relativa al furto (o alla circonvenzione di incapace secondo il capo contestato): la Corte d'appello ha ritenuto che le condotte contestate al capo 2) fossero assorbite nel peculato e/o non provata l'incapacità della persona offesa, per cui il capo 2) è stato sopravvissuto dall'imputazione principale
art. 445 cod. proc. pen.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ricorda il principio consolidato secondo cui l'estinzione degli effetti penali derivante dall'esecuzione favorevole del patto di cui all'art. 445 c.p.p. incide in modo limitato sulla valutazione della reiterabilità della sospensione condizionale: se al patteggiamento è conseguita una sanzione pecuniaria o sostitutiva, l'estinzione può valere a non considerare il precedente ai fini della riproposizione della sospensione; se invece è stata applicata una sanzione detentiva, questa rileva ancora nella valutazione per la concessione di un nuovo beneficio
art. 164 cod. pen.
art. 164, ultimo comma, cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione della concedibilità della sospensione condizionale in presenza di precedenti: la Corte lo utilizza per argomentare che la presenza di una precedente condanna con pena detentiva è ostativa
art. 163 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 164 a supporto della normativa che disciplina la sospensione condizionale della pena e la rilevanza dei precedenti ai fini della sua concessione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione c.p.p.
Richiamato in relazione alle formalità di sintesi dei motivi di ricorso per cassazione; la sentenza segnala che il ricorso è stato presentato e sintetizzato conformemente a tale disposizione
Massime di principio
- La riduzione o revisione della pena dopo che un giudice d'appello ha escluso o assorbito alcune condotte non è automatica: il giudice di legittimità verifica se la motivazione di merito ha adeguatamente valutato la gravità complessiva del fatto, l'intensità del dolo e gli elementi aggravanti (es. violazione di doveri verso persone vulnerabili); in assenza di arbitrarietà o contraddizione la dosimetria resta insindacabile in Cassazione
- L'entità della confisca è direttamente riferita all'ammontare del profitto del reato accertato: se il giudice ridetermina l'ammontare del profitto, la confisca può essere limitata di conseguenza senza che ciò imponga automaticamente una diversa quantificazione della pena detentiva
- L'estinzione degli effetti penali prevista dall'art. 445 c.p.p. (patteggiamento) limita la rilevanza del precedente per la sospensione condizionale solo quando sia stata applicata una pena pecuniaria o sostitutiva; se il precedente ha comportato una sanzione detentiva, questa deve comunque essere considerata ai fini della valutazione sulla concedibilità della sospensione
- La concessione della sospensione condizionale è valutazione discrezionale del giudice di merito che prende in considerazione non solo la misura della pena ma anche la pregressa condotta e la natura del precedente: la Corte di legittimità sindaca la motivazione del giudice di merito solo per vizi di legittimità o arbitrio
- La parte civile non ha interesse processuale a impugnare questioni che riguardano esclusivamente il trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena) se dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione non può derivare pregiudizio per la stessa; in tali casi non ha diritto alla rifusione delle spese processuali
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