Cassazione Civile, Ordinanza n. 10094/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista aveva ricevuto una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 relativa all’IRAP per l’anno d’imposta 2011. A seguito della comunicazione aveva chiesto la rateizzazione delle somme e aveva effettuato il pagamento di alcune rate. La CTR aveva riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo che tali condotte integrassero acquiescenza al debito tributario e impedissero di contestare la pretesa. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di norme tributarie e processuali, sostenendo che la richiesta di rateizzazione e i pagamenti non equivalgono ad acquiescenza, anche perché l’avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile in senso tecnico e la sua impugnabilità è una facoltà e non un onere. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente confrontato la propria decisione con una precedente pronuncia di CTP relativa a un diverso anno d’imposta, nella quale era stata affermata l’emendabilità della dichiarazione e la possibilità di contestare l’IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la qualificazione della richiesta di rateizzazione e dei pagamenti parziali come acquiescenza al debito tributario. Ha invece respinto il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente della sentenza impugnata: la CTR aveva spiegato il proprio percorso argomentativo e il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso la precedente sentenza di primo grado richiamata per dimostrare l’identità delle fattispecie. In conclusione la Cassazione ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato esplicita la pretesa tributaria ma non è, di per sé, equivalente a un atto tipico di accertamento; la sua impugnabilità non si traduce in un onere per il contribuente di impugnarla, né la richiesta di rateizzazione comporta acquiescenza.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di pagamento rateale delle somme risultanti dal controllo automatizzato.
art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul pagamento rateale delle somme iscritte a seguito di controllo automatizzato.
art. 17, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione della pretesa tributaria e della rateizzazione.
art. 15-ter, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’erroneità della qualificazione della rateizzazione come acquiescenza.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L’avviso bonario non rientra tra gli atti tipici autonomamente impugnabili, ma può comunque essere impugnato; l’impugnabilità è facoltà e non onere, e il giudice non può pretendere i requisiti formali propri degli atti elencati dalla norma per negarne la sindacabilità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale usato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro sul contenuto della motivazione.
art. 36, commi 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018
Richiamato nel passaggio sulle controversie definibili in materia di definizione agevolata, specie quando la cartella o l’atto del controllo automatizzato costituisca il primo e unico atto portato a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- La richiesta di rateizzazione di somme pretese dall’Amministrazione e il successivo pagamento di alcune rate non integrano, di regola, acquiescenza alla pretesa tributaria né precludono la contestazione dell'an debeatur, salvo che il rapporto tributario sia già divenuto irretrattabile per decorso dei termini di impugnazione o per altra causa estintiva.
- In materia tributaria, gli avvisi bonari e gli atti di controllo automatizzato che esplicitano una pretesa fiscale possono essere impugnati anche se non rientrano tra gli atti tipici elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; la loro impugnabilità è una facoltà del contribuente e non un onere.
- Il giudice tributario non può negare tutela o annullare un atto di controllo automatizzato pretendendo che esso contenga i requisiti formali previsti per gli atti tipici dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, compreso l’avvertimento sui termini e sulle modalità di ricorso.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza espone la ratio decidendi ed è comprensibile il percorso argomentativo, la censura va respinta.
- Chi invoca, nel giudizio di legittimità, l’identità tra una precedente decisione e la causa in esame deve trascrivere o comunque riprodurre gli elementi necessari a dimostrare tale identità fattuale; la sola allegazione del precedente non basta.
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