Cassazione Civile, Ordinanza n. 19231/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società cooperativa di produzione e lavoro, titolare di un credito per servizi resi alla debitrice, chiedeva che tale credito fosse ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 347/2003, sostenendo che le prestazioni erano funzionali alla continuità degli impianti produttivi essenziali del gruppo ILVA; in subordine domandava il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione: quanto alla prededuzione, perché la debitrice non era stata qualificata come impresa gestente uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; quanto al privilegio, perché mancava prova del superamento della revisione cooperativa o della richiesta della stessa ex art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013. Nel ricorso per cassazione la cooperativa articolava tre motivi: i primi due denunciavano violazione dell’art. 3 del d.l. n. 347/2003 e dell’art. 3 Cost., assumendo che la prededuzione dovesse operare anche a favore di creditori che avessero reso prestazioni necessarie alla sicurezza e continuità degli impianti essenziali di società del gruppo, anche se non direttamente titolari di tali impianti, e che la disciplina dovesse estendersi a tutte le società del gruppo ILVA ammesse alla procedura; il terzo motivo censurava la decisione sul privilegio, sostenendo che l’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013 si applicasse solo al concordato preventivo e introducesse solo una semplificazione probatoria, non un requisito costitutivo del privilegio, che andava riconosciuto sulla base della prevalenza del lavoro sul capitale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo infondata la tesi sulla prededuzione: la norma speciale dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 richiede che la debitrice sia direttamente un’impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e non consente di estendere il beneficio alle altre società del gruppo, essendo disposizione eccezionale di stretta interpretazione. Ha invece accolto il terzo motivo: ha affermato che il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro non è subordinato al superamento o alla richiesta della revisione cooperativa prevista dall’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013, perché tale previsione opera come mera agevolazione probatoria e solo nell’ambito del concordato preventivo; fuori da quella sede il privilegio va riconosciuto secondo i criteri sostanziali dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. e della disciplina della cooperazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
la rinuncia al mandato del difensore della controricorrente è stata ritenuta improduttiva di effetti in assenza di nuova nomina, per il principio di perpetuatio del mandato difensivo.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003
ha natura speciale ed eccezionale; la prededuzione richiede cumulativamente i presupposti espressamente previsti, tra cui la qualità della debitrice come impresa che gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
art. 1 del d.l. n. 207/2012
è la fonte che demanda al D.P.C.M. l’individuazione dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento è stata ritenuta manifestamente infondata, mancando omogeneità tra le situazioni poste a confronto e non essendo irragionevole la scelta legislativa.
art. 2740 c.c.
richiamato per evidenziare che la prededuzione eccezionale deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale e, come tale, è di stretta interpretazione.
art. 2751-bis, n. 5, c.c.
riconosce il privilegio ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per corrispettivi di servizi prestati o manufatti venduti; la prova del carattere cooperativo può essere agevolata, ma restano necessari i presupposti sostanziali del privilegio.
artt. 2511 e ss. c.c.
sono la disciplina civilistica della cooperazione da cui, insieme all’art. 2751-bis, n. 5, c.c., si ricavano i parametri del privilegio delle cooperative di produzione e lavoro.
art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013
prevede, nel solo ambito del concordato preventivo, una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo mediante superamento o richiesta della revisione; non aggiunge un requisito costitutivo del privilegio e non è applicabile come regola sostanziale generale fuori dal concordato.
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220
richiamato come disciplina della revisione cooperativa, strumentale alla presunzione probatoria prevista dall’art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 69/2013.
art. 45 Cost.
evocato per affermare che la Repubblica assicura la funzione mutualistica della cooperazione con opportuni controlli, sicché la presunzione legata alla revisione è solo relativa.
art. 176 l. fall.
richiamato per spiegare che nel concordato l’ammissione dei crediti è provvisoria e funzionale solo al voto e al calcolo delle maggioranze, senza pregiudicare gli accertamenti definitivi.
Massime di principio
- Le disposizioni che introducono una prededuzione speciale e derogatoria rispetto alla par condicio devono essere interpretate restrittivamente: tutti i presupposti espressamente richiesti dalla norma devono sussistere in capo alla debitrice indicata dal legislatore, senza possibilità di estensione analogica a società del medesimo gruppo non ricomprese nel testo.
- Quando il legislatore collega un beneficio concorsuale alla qualificazione soggettiva della debitrice, tale requisito non può essere surrogato dal fatto che le prestazioni rese siano funzionali all’attività di altre società del gruppo o dell’intero complesso imprenditoriale.
- Il privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. per le cooperative di produzione e lavoro dipende dai presupposti sostanziali del credito e della natura cooperativa del creditore; la revisione cooperativa prevista da norme speciali può operare solo come meccanismo di semplificazione probatoria, non come requisito costitutivo ulteriore, salvo diversa previsione espressa.
- Le presunzioni probatorie introdotte per agevolare l’accertamento di un requisito soggettivo in una specifica procedura concorsuale non sono automaticamente applicabili ad altre procedure e, se mancanti, non impediscono la prova del medesimo requisito con mezzi ordinari.
- Le norme speciali che incidono sulla graduazione dei crediti o attribuiscono privilegi hanno natura eccezionale e non possono essere ampliate oltre i casi chiaramente delineati dal legislatore.
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