Cassazione Penale, Sentenza n. 39106/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 09/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare presentata dal condannato. Il ricorrente ha dedotto che l'esito positivo di un precedente affidamento in prova avrebbe avuto effetto estintivo della pena e degli effetti penali, impedendo di considerare quella precedente condanna ai fini della recidiva reiterata; in subordine ha sostenuto che avrebbe potuto ottenere altra misura alternativa (es. semilibertà).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi: 1) l'eventuale effetto estintivo derivante dall'esito positivo di un precedente affidamento in prova doveva essere dedotto e valutato dal giudice della cognizione (nel giudizio di merito) e non nel procedimento esecutivo di richiesta di misura alternativa; inoltre il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. si applica al condannato al quale "sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale"; 2) la richiesta presentata dal ricorrente riguardava solo affidamento in prova o detenzione domiciliare e non la semilibertà, per cui non poteva essere censurata la mancata valutazione di una misura mai chiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
ordinamento penitenziario, art. 58-quater, comma 7-bis
"si sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale"
Il divieto previsto dal comma 7-bis impedisce la concessione di determinate misure alternative al condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma; la recidiva rilevante è quella applicata dal giudice della cognizione e, secondo la giurisprudenza, deve trattarsi della recidiva applicata con il titolo in esecuzione.
codice penale, art. 99, quarto comma
Riferimento alla norma sulla recidiva che, se applicata dal giudice della cognizione e inserita nel titolo esecutivo, può incidere sul diritto a misure alternative ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Prevede la limitazione nella esposizione dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti dalla norma.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 36040 del 28/09/2006 (Buonomo)
Principio secondo cui la recidiva rilevante per l'esecuzione deve essere applicata con il titolo in esecuzione e non con sentenze estranee alla procedura esecutiva in corso.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 42415 del 22/11/2006 (PG in proc. Del Genio)
Rilevanza dell'identità tra la misura alternativa richiesta e la misura alternativa già fruita: la sovrapposizione impedisce la nuova concessione quando la norma la vieta.
Massime di principio
- La deduzione che un precedente affidamento in prova conclusosi positivamente abbia effetto estintivo sulla pena e sugli effetti penali va proposta e valutata davanti al giudice della cognizione (giudice di merito), non nel procedimento esecutivo per l'ottenimento della misura alternativa.
- L'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. preclude l'accesso a specifiche misure alternative quando la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, sia stata applicata; tale recidiva deve risultare dal titolo in esecuzione per essere rilevante nel procedimento esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alla parte nel richiedere o valutare misure alternative non effettivamente domandate: se l'interessato non ha chiesto espressamente una misura diversa (es. semilibertà), il mancato esame di quella misura non è vizio.
- Le questioni di diritto relative alla rilevanza penale di precedenti provvedimenti (es. estinzione per buona condotta o efficacia di misure alternative) sono normalmente competenza del giudice della cognizione; in sede esecutiva il controllo è limitato all'ambito di competenza e ai presupposti esecutivi.
- In presenza di recidiva applicata nel titolo esecutivo, la richiesta di reiterazione della stessa tipologia di misura alternativa già fruita incontra ostacoli normativi e giurisprudenziali: valutare preventivamente la natura del precedente provvedimento e la tipologia della misura chiesta è essenziale per la strategia difensiva.
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