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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39106/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 09/11/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare presentata dal condannato. Il ricorrente ha dedotto che l'esito positivo di un precedente affidamento in prova avrebbe avuto effetto estintivo della pena e degli effetti penali, impedendo di considerare quella precedente condanna ai fini della recidiva reiterata; in subordine ha sostenuto che avrebbe potuto ottenere altra misura alternativa (es. semilibertà).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi: 1) l'eventuale effetto estintivo derivante dall'esito positivo di un precedente affidamento in prova doveva essere dedotto e valutato dal giudice della cognizione (nel giudizio di merito) e non nel procedimento esecutivo di richiesta di misura alternativa; inoltre il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. si applica al condannato al quale "sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale"; 2) la richiesta presentata dal ricorrente riguardava solo affidamento in prova o detenzione domiciliare e non la semilibertà, per cui non poteva essere censurata la mancata valutazione di una misura mai chiesta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • ordinamento penitenziario, art. 58-quater, comma 7-bis

    "si sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale"

    Il divieto previsto dal comma 7-bis impedisce la concessione di determinate misure alternative al condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma; la recidiva rilevante è quella applicata dal giudice della cognizione e, secondo la giurisprudenza, deve trattarsi della recidiva applicata con il titolo in esecuzione.

  • codice penale, art. 99, quarto comma

    Riferimento alla norma sulla recidiva che, se applicata dal giudice della cognizione e inserita nel titolo esecutivo, può incidere sul diritto a misure alternative ai sensi dell'art. 58-quater, comma 7-bis.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Prevede la limitazione nella esposizione dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti dalla norma.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 36040 del 28/09/2006 (Buonomo)

    Principio secondo cui la recidiva rilevante per l'esecuzione deve essere applicata con il titolo in esecuzione e non con sentenze estranee alla procedura esecutiva in corso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 42415 del 22/11/2006 (PG in proc. Del Genio)

    Rilevanza dell'identità tra la misura alternativa richiesta e la misura alternativa già fruita: la sovrapposizione impedisce la nuova concessione quando la norma la vieta.

Massime di principio

  • La deduzione che un precedente affidamento in prova conclusosi positivamente abbia effetto estintivo sulla pena e sugli effetti penali va proposta e valutata davanti al giudice della cognizione (giudice di merito), non nel procedimento esecutivo per l'ottenimento della misura alternativa.
  • L'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen. preclude l'accesso a specifiche misure alternative quando la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, sia stata applicata; tale recidiva deve risultare dal titolo in esecuzione per essere rilevante nel procedimento esecutivo.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi alla parte nel richiedere o valutare misure alternative non effettivamente domandate: se l'interessato non ha chiesto espressamente una misura diversa (es. semilibertà), il mancato esame di quella misura non è vizio.
  • Le questioni di diritto relative alla rilevanza penale di precedenti provvedimenti (es. estinzione per buona condotta o efficacia di misure alternative) sono normalmente competenza del giudice della cognizione; in sede esecutiva il controllo è limitato all'ambito di competenza e ai presupposti esecutivi.
  • In presenza di recidiva applicata nel titolo esecutivo, la richiesta di reiterazione della stessa tipologia di misura alternativa già fruita incontra ostacoli normativi e giurisprudenziali: valutare preventivamente la natura del precedente provvedimento e la tipologia della misura chiesta è essenziale per la strategia difensiva.

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