Cassazione Penale, Sentenza n. 50715/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza, della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Martina. Il Tribunale aveva motivato il diniego sulla base dell'omessa ottemperanza all'obbligo di demolizione/ripristino delle opere abusive (inadempimento che aveva già determinato la revoca della sospensione condizionale della pena), ritenendo tale inadempienza sintomatica della mancata avvio di una revisione critica e della carenza di regolarità dei comportamenti successivi al reato. In alternativa il Tribunale, ex officio, aveva concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e la motivazione, evidenziando elementi a favore dell'affidamento (brevità della pena residua, risalenza dei precedenti, assenza di pericolosità sociale, assenza di procedimenti pendenti, condotta di vita attuale) e deducendo l'impossibilità materiale ed economica di eseguire il ripristino dei luoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'omesso adempimento dell'obbligo di demolizione/ripristino, in caso di condanna per illeciti edilizi, costituisce elemento negativo rilevante ai fini del giudizio prognostico sull'affidamento in prova. Ha ritenuto altresì che il Tribunale abbia fornito una motivazione non illogica sul punto (escludendo la fondatezza delle giustificazioni tecniche e l'assenza di prova dell'indigenza del ricorrente) e che, in un'ottica di gradualità delle misure, fosse corretto concedere la sola detenzione domiciliare. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva. La Corte conferma che, ai fini della concessione, rilevano sia la gravità del reato sia la condotta post-delicta: non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, ma l'emersione che tale processo sia stato avviato; inoltre il giudizio prognostico consente al giudice ampia discrezionalità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citazioni di massima)
Sez.1, n.1410/2019; Sez.1, n.4390/2019; Sez.1, n.781/2013; Sez.3, n.7909/2011; Sez.1, n.4137/1992
La Corte richiama precedenti secondo cui l'omesso ripristino o demolizione di opere abusive rappresenta elemento negativo per la concessione dell'affidamento in prova (Sez.1 n.781/2013). Si distingue tra prescrizioni tipiche dell'art.47 e prescrizioni atipiche: la possibilità di prevedere prescrizioni atipiche non equivale ad obbligare a condizionare la concessione alla demolizione. Inoltre è consolidato il principio che il giudice può decidere sulla base di una o più ragioni sufficienti e plausibili per escludere la misura più ampia, nell'ambito della sua discrezionalità prognostica.
Massime di principio
- L'omesso adempimento di obblighi imposti dalla sentenza esecutiva (es. demolizione/ripristino per illeciti edilizi) può costituire, di per sé, un elemento negativo decisivo per il diniego dell'affidamento in prova.
- Per la concessione dell'affidamento non è necessario dimostrare una completa revisione critica del reato: è sufficiente che risulti avviato un processo di cambiamento dalla osservazione della personalità e dalla condotta successiva.
- Il giudice della sorveglianza ha ampia discrezionalità prognostica nel valutare l'idoneità della misura alternativa e può basare la decisione anche su una sola ragione plausibile e adeguatamente motivata.
- Le difficoltà economiche o tecniche invocate per giustificare l'inadempimento devono essere provate con elementi fattuali concreti; meri argomenti deduttivi non sono sufficienti a escludere il rilievo negativo dell'inadempimento.
- Quando l'affidamento è chiesto prima dell'inizio dell'espiazione, deve essere valutata la condotta tenuta in stato di libertà dopo la condanna per valutare la prognosi di astensione da futuri reati.
- In presenza di inadempimenti rilevanti, il giudice può comunque applicare misure alternative meno estese (es. detenzione domiciliare) in una logica di gradualità delle misure.
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