Sentenza n. 770/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: - del Provvedimento Unico n. 280 del 30 luglio 2024, emesso dal Comune di Sassari, avente ad oggetto “DREN SOLARE 1 SRL RILASCIO PROVVEDIMENTO NEGATIVO IN SEGUITO A CDS 738987”; - del parere del 16 maggio 2024, avente ad oggetto “COMUNICAZIONE (PARERE CONTRARIO PORZIONE IMPIANTO)”, e della successiva nota del 3 giugno 2024, avente ad oggetto “COMUNICAZIONE (CONFERMA PARERE CONTRARIO PORZIONE IMPIANTO)”, emessi dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari; - “ove occorrer possa”, del Provvedimento Unico n. 164 del 24 maggio 2024, emesso dal Comune di Sassari, avente ad oggetto “DREN SOLARE 1 SRL RILASCIO PUN AI SENSI DELL'ART 10 BIS DELLA L. 241/90 IN SEGUITO A CDS 738987”; - di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Unico comunale di rigetto dell’istanza per la realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico, unitamente ai pareri contrari del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una DUA tramite il portale SUAPE, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale sarda n. 24/2016, per ottenere mediante Procedura Abilitativa Semplificata l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico da 4,169 MW e delle relative opere di connessione. L’istanza era stata respinta all’esito della conferenza di servizi sulla base del parere contrario del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, riferito a un’area situata fuori dal perimetro dell’agglomerato industriale, ma entro la fascia di rispetto di 200 metri. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione della deliberazione della Giunta regionale sarda n. 5/25 del 2019 e delle deliberazioni consortili n. 1085/2020 e n. 1177/2021, nonché travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta. La ricorrente sosteneva che i limiti consortili riguardassero gli impianti fotovoltaici a terra e non gli impianti agrivoltaici, che l’area fosse esterna all’agglomerato industriale e avesse destinazione agricola, che il limite di superficie fosse derogabile anche per specificità progettuali diverse dalla produzione di idrogeno verde e che il Consorzio avrebbe dovuto indicare, secondo il principio del dissenso costruttivo, modifiche o alternative idonee a consentire l’assenso. Sosteneva inoltre che la deliberazione regionale riguardasse soltanto le aree brownfield. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative, del contraddittorio procedimentale, della trasparenza, del buon andamento e della leale collaborazione, poiché il parere confermativo del Consorzio non avrebbe considerato le osservazioni presentate dalla società e avrebbe riprodotto sostanzialmente il primo parere negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, trattando unitariamente le censure ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Il Collegio ha accertato che, pur essendo l’impianto localizzato fuori dal perimetro dell’area consortile, esso ricadeva nella fascia di rispetto esterna di 200 metri, alla quale l’art. 82-sexies delle NTA del PUC di Sassari rende applicabili le prescrizioni del Piano regolatore territoriale del Consorzio. La disciplina urbanistica consortile considera compatibile con tale area la realizzazione di parchi fotovoltaici, termodinamici ed eolici; tale formulazione generica comprende anche gli impianti agrivoltaici. Tuttavia, detta compatibilità non escludeva i limiti ulteriori stabiliti dalle deliberazioni consortili n. 1085/2020 e n. 1177/2021. In particolare, il Consorzio aveva fissato un limite complessivo di 483,09 ettari per i campi fotovoltaici e previsto la possibilità di utilizzare ulteriori suoli, fino al 35% dell’agglomerato, mediante specifiche deroghe per impianti finalizzati alla produzione di idrogeno verde. Il progetto della ricorrente non era stato oggetto di deroga, né la società aveva richiesto tale deroga; inoltre, l’impianto non era funzionale alla produzione di idrogeno verde e non poteva quindi beneficiare dell’eccezione prevista dalla disciplina consortile. Ne derivava l’incompatibilità del progetto con la disciplina applicabile all’area e l’infondatezza delle censure relative all’interpretazione degli atti pianificatori e all’asserita necessità di un dissenso costruttivo. Il TAR ha conseguentemente ritenuto infondate anche le doglianze relative alla motivazione e alla partecipazione procedimentale. Il ricorso è stato respinto; le spese sono state compensate tra le parti costituite e nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 37 l.r. Sardegna n. 24/2016
Costituisce la base normativa regionale della DUA presentata tramite il SUAPE.
art. 6 d.lgs. n. 28/2011
Disciplina la Procedura Abilitativa Semplificata utilizzata per l’intervento energetico.
art. 82-sexies NTA del PUC di Sassari
“FASCIA DI RISPETTO AREE INDUSTRIALI: 200 metri (AR1).”
Rende applicabili, alla fascia di 200 metri esterna alle aree industriali, le prescrizioni degli artt. 5 e 26-bis delle NTA del Piano regolatore territoriale consortile.
art. 5 NTA del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
“Entro una fascia di 200 metri all’esterno dei perimetri dei tre agglomerati ASI [...] è consentita esclusivamente l’edificazione di manufatti a carattere agricolo...”
È richiamato quale disciplina della fascia di rispetto, unitamente all’art. 26-bis, nel quadro normativo applicabile all’area.
art. 26-bis NTA del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
“La destinazione urbanistica delle aree [...] è compatibile con la realizzazione di parchi fotovoltaici industriali, termodinamici ed eolici...”
La formulazione generale comprende anche gli impianti agrivoltaici, ma non esclude i limiti ulteriori derivanti dalle deliberazioni consortili.
deliberazione Giunta regionale Sardegna n. 5/25/2019
È richiamata quale atto regionale che limita la superficie degli agglomerati industriali destinabile agli impianti fotovoltaici e consente un incremento entro il limite massimo indicato, demandando agli enti territorialmente competenti un parere vincolante.
deliberazione Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari n. 1085/2020
Ha stabilito il limite complessivo di 483,09 ettari per le aree destinabili a campi fotovoltaici nell’agglomerato industriale di Porto Torres.
deliberazione Consiglio di amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari n. 1177/2021
Ha vietato ulteriori campi fotovoltaici e termodinamici oltre il limite stabilito e ha previsto deroghe per nuovi impianti, fino al massimo del 35% dell’agglomerato, purché finalizzati alla produzione di idrogeno verde.
art. 3 l. n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È stato invocato in relazione alle osservazioni presentate dopo il primo parere negativo; il TAR ha comunque escluso la fondatezza delle doglianze partecipative e motivazionali.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la trattazione unitaria delle censure nella forma della motivazione semplificata.
Massime di principio
- La localizzazione di un impianto energetico fuori dal perimetro di un’area industriale non esclude l’applicazione delle prescrizioni urbanistiche consortili quando l’area ricade nella fascia di rispetto esterna prevista dagli strumenti urbanistici comunali e consortili.
- Una disciplina urbanistica che dichiari compatibile la realizzazione di parchi fotovoltaici, termodinamici ed eolici può essere interpretata, in assenza di limitazioni testuali, come comprensiva anche degli impianti agrivoltaici; tale compatibilità generale non impedisce però l’applicazione di ulteriori limiti quantitativi o funzionali stabiliti da atti consortili successivi o complementari.
- Quando una disciplina consortile consente deroghe al limite di superficie per nuovi impianti fotovoltaici soltanto se finalizzati alla produzione di idrogeno verde, un impianto privo di tale funzionalità non può essere autorizzato in deroga; la mancata richiesta della deroga costituisce inoltre un elemento ostativo alla pretesa autorizzatoria.
- La compatibilità urbanistica astratta di un impianto con una determinata area non comporta il diritto alla sua autorizzazione quando siano applicabili limiti pianificatori ulteriori, quantitativi o finalistici, non rispettati dal progetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →