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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-804/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — IX contro WABE eV e MH Müller Handels GmbH contro MJ. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Arbeitsgericht Hamburg e Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali – Norma interna di un’impresa che vieta di indossare, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno visibile di natura politica, filosofica o religiosa o di indossare segni politici, filosofici o religiosi vistosi e di grandi dimensioni – Discriminazione diretta o indiretta – Proporzionalità – Bilanciamento della libertà di religione e di altri diritti fondamentali – Validità della politica di neutralità adottata dal datore di lavoro – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno economico subito dal datore di lavoro. — Cause riunite C-804/18 e C-341/19

Giurisprudenza europea62018CJ0804

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunendo due rinvii tedeschi, ha chiarito i limiti dei codici aziendali di neutralità religiosa e ideologica alla luce della direttiva 2000/78. Ha distinto tra divieto generale e indiscriminato di simboli visibili, che non costituisce discriminazione diretta, e divieto limitato ai segni vistosi e di grandi dimensioni, che può invece integrare discriminazione diretta. Ha inoltre precisato quando una politica di neutralità può giustificare una discriminazione indiretta e ha riconosciuto che le norme nazionali più favorevoli sulla libertà religiosa possono entrare nell’esame di proporzionalità.

Divieto aziendale di indossare segni religiosi o ideologici visibili sul luogo di lavoro, politica di neutralità del datore di lavoro e discriminazione diretta/indiretta ai sensi della direttiva 2000/78

La questione giuridica

Se una norma interna aziendale che vieta qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose integri discriminazione diretta o indiretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali; se una politica di neutralità possa giustificare una disparità di trattamento indiretta; se un divieto limitato ai segni vistosi e di grandi dimensioni sia compatibile con la direttiva 2000/78; se possano rilevare, nell’esame di proporzionalità, i diritti fondamentali della Carta e le disposizioni nazionali costituzionali più favorevoli.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una norma interna di un’impresa che vieti in modo generale e indiscriminato ogni segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non integra, di per sé, discriminazione diretta nei confronti dei lavoratori che indossano segni religiosi per precetti di fede; può però costituire discriminazione indiretta, giustificabile solo da una politica di neutralità che risponda a un’esigenza reale del datore di lavoro, sia applicata in modo coerente e sistematico e sia limitata allo stretto necessario. Un divieto circoscritto ai segni vistosi e di grandi dimensioni, invece, può tradursi in discriminazione diretta non giustificabile. Nell’esame della proporzionalità possono essere considerate anche le disposizioni nazionali di rango costituzionale che tutelano in modo più ampio la libertà religiosa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 8 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 10 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 14 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19 TFUE
  • Articolo 6 TUE

Divieto aziendale di segni religiosi visibili e politica di neutralità

La pronuncia riunisce due rinvii pregiudiziali tedeschi relativi alla compatibilità con la direttiva 2000/78 di regole aziendali che impongono la neutralità ideologica e religiosa sul luogo di lavoro. Le controversie riguardano, da un lato, una dipendente di un asilo nido sospesa per aver indossato il velo islamico e, dall’altro, una commessa cui era stato vietato di portare segni religiosi vistosi e di grandi dimensioni.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento C‑804/18, IX, educatrice presso WABE eV, aveva iniziato a indossare il velo islamico; l’impresa, che gestisce asili nido e applica una politica di neutralità nei confronti di genitori, bambini e terzi, le aveva impartito ammonizioni e sospensioni dopo il suo rifiuto di togliere il velo. Nel procedimento C‑341/19, MJ, dipendente di MH Müller Handels GmbH, era stata destinataria di un’ingiunzione a non indossare segni vistosi e di grandi dimensioni di natura politica, filosofica o religiosa. Entrambe le cause miravano a stabilire se tali misure costituissero discriminazione vietata e quali siano i criteri di giustificazione.

Normativa rilevante

La Corte interpreta soprattutto gli articoli 1, 2, 3 e 8 della direttiva 2000/78, che definiscono il principio di parità di trattamento, la discriminazione diretta e indiretta, l’ambito di applicazione della direttiva e la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli. Il ragionamento si intreccia con gli articoli 10, 14, 16, 21 e 52, paragrafo 3, della Carta, nonché con il riferimento alla CEDU e, in via generale, con l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione nella causa C‑804/18: discriminazione diretta

La Corte afferma che una norma interna che vieti in modo generale e indiscriminato di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78, anche se incide in concreto su lavoratori che seguono precetti religiosi in materia di abbigliamento. Il motivo decisivo è che tale regola si applica indifferentemente a tutti i dipendenti e non istituisce, di per sé, una differenza di trattamento fondata su un criterio inscindibilmente legato alla religione o alle convinzioni personali.

La Corte precisa però che spetta al giudice nazionale verificare in concreto se la norma sia stata effettivamente applicata in modo generale e indiscriminato. Il fatto che WABE avesse chiesto anche a un’altra lavoratrice di rimuovere un crocifisso è richiamato come elemento che depone, prima facie, in tale direzione.

Seconda questione sub a) nella causa C‑804/18: discriminazione indiretta e politica di neutralità

La Corte ammette che una norma apparentemente neutra che vieti i segni visibili può determinare una discriminazione indiretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, se produce un particolare svantaggio per chi aderisce a una determinata fede o ideologia. Tale differenza di trattamento può tuttavia essere giustificata da una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa, purché ricorrano tre condizioni cumulative:

  • la politica risponda a un’esigenza reale del datore di lavoro, da dimostrare tenendo conto delle aspettative legittime dei clienti o utenti e delle conseguenze sfavorevoli per l’impresa in assenza della politica;
  • la misura sia idonea a garantire la corretta applicazione della politica di neutralità, che deve essere perseguita in modo coerente e sistematico;
  • il divieto sia limitato allo stretto necessario, in rapporto alla portata e alla gravità delle conseguenze che il datore di lavoro intende prevenire.

La Corte riconosce che l’immagine di neutralità può rientrare nella libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta, ma precisa che la semplice volontà del datore di lavoro non basta: occorre un’esigenza reale e una prova concreta delle ragioni che rendono necessaria la restrizione.

Prima questione nella causa C‑341/19: divieto ristretto ai segni vistosi e di grandi dimensioni

Nella causa MH Müller Handels, la Corte affronta un divieto meno ampio, limitato ai segni vistosi e di grandi dimensioni. Essa osserva che un tale criterio può colpire più intensamente alcune religioni o convinzioni che richiedono l’uso di copricapi o simboli particolarmente visibili; se il criterio risulta inscindibilmente legato a una o più religioni, il divieto può integrare discriminazione diretta, non giustificabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva.

Se invece non si accerta una discriminazione diretta, la misura può costituire una discriminazione indiretta, ma la Corte sottolinea che una politica di neutralità efficace, nella logica della causa, richiede in linea di principio che non sia ammessa alcuna manifestazione visibile di convinzioni religiose, filosofiche o politiche quando i lavoratori sono a contatto con i clienti o tra loro. Per questo, un divieto limitato ai soli segni vistosi e di grandi dimensioni non è sufficiente a garantire la coerenza della politica e può risultare discriminatorio.

Bilanciamento dei diritti fondamentali e norme nazionali più favorevoli

La Corte chiarisce che, nell’esame del carattere appropriato e necessario della restrizione, devono essere considerati i diritti e le libertà in gioco, in particolare la libertà di religione dell’articolo 10 della Carta, la libertà d’impresa dell’articolo 16, il principio di non discriminazione dell’articolo 21 e, nella causa WABE, anche i diritti dei genitori ai sensi dell’articolo 14 della Carta. Il bilanciamento va effettuato in modo da assicurare una conciliazione necessaria e un giusto equilibrio tra tali diritti.

Inoltre, la Corte afferma che le disposizioni nazionali che tutelano la libertà di pensiero, coscienza e religione possono essere considerate disposizioni più favorevoli ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78. Ciò consente agli Stati membri di elevare il livello di tutela rispetto allo standard minimo europeo, purché il bilanciamento resti coerente con l’impianto della direttiva.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • un divieto generale e indiscriminato di segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce discriminazione diretta se applicato in modo eguale a tutti;
  • una politica di neutralità può giustificare una discriminazione indiretta solo se è sorretta da un’esigenza reale, attuata coerentemente e limitata allo stretto necessario;
  • un divieto limitato ai segni vistosi e di grandi dimensioni può invece integrare discriminazione diretta;
  • le norme nazionali più favorevoli alla libertà religiosa possono essere prese in considerazione nell’esame della proporzionalità.

Ricadute pratiche per imprese e consulenti

La pronuncia è centrale per la redazione di regolamenti interni e policy aziendali in materia di dress code e neutralità. Essa impone di distinguere tra divieti neutrali, applicati in modo uniforme, e misure selettive che colpiscono più intensamente determinate manifestazioni religiose. Sul piano operativo, il datore di lavoro deve documentare l’esigenza reale della misura, applicarla con coerenza e verificarne la stretta necessità, evitando formulazioni che possano trasformare un divieto apparentemente neutro in una discriminazione diretta.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento nel lavorodiscriminazione per religione o convinzioni personalilibertà religiosalibertà d’impresapolitica di neutralità aziendale

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