Sentenza n. 121/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 146/2025 in data 15 aprile 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente, per l’importo di 500 euro annui riferito all’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 aprile 2025 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 26 settembre 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’inadempimento del Ministero a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di compiere gli adempimenti ivi imposti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi provveda entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione inadempiente di compiere gli adempimenti dovuti e adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali era decorso dalla notificazione della sentenza civile, sicché risultava integrato anche sotto tale profilo il presupposto dell’inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile per l’importo di 500 euro riferito all’anno scolastico 2023/2024.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione soggetta all’obbligo esecutivo non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali integrano, in presenza di mancata esecuzione, i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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