Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08664/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di alcuni dipendenti, tutti addetti con qualifica di capo treno, di vedersi computare nella retribuzione dovuta durante le ferie anche determinate voci corrisposte in via ordinaria durante il servizio: incentivo per attività di scorta, compenso per attività di riserva e compenso per assenza dalla residenza, previsti dalla disciplina collettiva aziendale. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti fossero collegati alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e che la loro esclusione dalla retribuzione feriale fosse incompatibile con la nozione di ferie retribuite di matrice eurounitaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito alla giurisprudenza della CGUE un'efficacia non correttamente operante rispetto alla disciplina interna; (2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della contrattazione collettiva aziendale, deducendo che la nozione di retribuzione feriale sarebbe rimessa alla contrattazione e che il contratto aziendale aveva escluso quelle voci; (3) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, contestando che la retribuzione feriale debba coincidere con quella ordinaria e sostenendo che sarebbe sufficiente una retribuzione non irrisoria e non dissuasiva, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 18 l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012, lamentando che la Corte d'appello avesse fatto decorrere la prescrizione dei crediti solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi tre motivi perché la Corte territoriale si è conformata ai principi già affermati dalla stessa Cassazione in controversie analoghe: la retribuzione feriale, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito può valutare in concreto se l'esclusione di specifiche voci abbia effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. La Corte ha anche escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, poiché la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza europea e la valutazione della rilevanza concreta delle voci retributive spetta al giudice nazionale. È stato poi respinto il quarto motivo: per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. 92/2012, nel rapporto a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, secondo l'orientamento già affermato da Cass. n. 26246/2022. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e includere gli importi collegati alle mansioni e allo status del lavoratore, al fine di non dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come disposizione interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie, ma la Corte ne valuta l'applicazione in coerenza con l'interpretazione vincolante della CGUE.

  • art. 36 Cost.

    Viene evocato dalla ricorrente come parametro della retribuzione sufficiente; la Corte lo considera in armonia con la disciplina eurounitaria sulle ferie retribuite.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato come norma nazionale sulle ferie e sul diritto al riposo retribuito, interpretata in coordinamento con la nozione europea di retribuzione feriale.

  • art. 20 dell'accordo aziendale Trenord dell'11 marzo 2015

    La Corte lo legge nel senso che le voci connesse alle mansioni e allo status professionale possono rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale.

  • art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    Serve a definire le attività di scorta e di riserva e a verificare la connessione delle relative indennità con le mansioni del capo treno.

  • art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    Qualifica il servizio di riserva come lavoro effettivo del personale mobile turnista, supportando l'inclusione della relativa indennità nella retribuzione feriale.

  • art. 2948 c.c.

    In combinato con l'art. 2935 c.c. viene applicato per individuare il termine di prescrizione dei crediti retributivi maturati nel rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto, che per i crediti retributivi in rapporto non stabilizzato decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Le modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 sono richiamate per affermare il venir meno del presupposto di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

  • l. n. 92 del 2012

    Le modifiche all'art. 18 vengono ritenute idonee a incidere sul regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini della prescrizione.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    È richiamato come ulteriore intervento normativo che ha inciso sul regime di stabilità del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti; la Corte ne rileva la sussistenza.

Massime di principio

  • Nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie annuali devono essere incluse le voci economiche che abbiano un nesso con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, anche se denominate in modo diverso dalla contrattazione collettiva.
  • La valutazione della idoneità di una voce retributiva a incidere sul carattere effettivamente fruibile delle ferie va compiuta in concreto dal giudice di merito, verificando se l'esclusione determini una diminuzione apprezzabile e potenzialmente dissuasiva rispetto al godimento del riposo annuale.
  • La contrattazione collettiva non può legittimare una definizione della retribuzione feriale che si ponga in contrasto con la finalità imperativa della disciplina eurounitaria sulle ferie retribuite.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata ripetutamente chiarita dalla giurisprudenza europea; resta invece al giudice nazionale la verifica del concreto inserimento della voce economica nella retribuzione feriale.
  • Per i crediti retributivi maturati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove non già prescritti al momento dell'intervento normativo del 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto se la modifica del regime di stabilità rende non più sussistente il presupposto della decorrenza in costanza di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.