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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11576/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, dopo essere sbarcato in Italia a seguito di soccorso in mare, fu rintracciato nei pressi di Ventimiglia mentre cercava di raggiungere la Francia. Condotto in Questura, gli vennero notificati un decreto prefettizio di espulsione per asserito ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e un contestuale ordine di trattenimento presso il CPR di Torino. Il giudice di pace convalidò il trattenimento. In cassazione il ricorrente dedusse, con il primo motivo, la nullità del provvedimento per motivazione apparente/inesistente e omesso esame delle difese, invocando l'art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, l'art. 15 della direttiva 2008/115/CE e l'art. 111 Cost.; con il secondo motivo sostenne l'illegittimità della convalida perché fondata su un decreto di espulsione manifestamente illegittimo, essendo smentita dai dati di fotosegnalamento la contestazione di ingresso irregolare per sottrazione ai controlli di frontiera.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo il provvedimento del giudice di pace sorretto da motivazione solo apparente, perché stereotipata, apodittica e priva di reale disamina delle difese e delle ragioni poste a base della richiesta di convalida. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. Il provvedimento impugnato è stato cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il trattenimento non risultava validamente prorogato entro i termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta in sede di legittimità, rinviandosi la liquidazione al giudice di pace competente secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i motivi di ricorso per cassazione come veicolo per denunciare nullità processuali, violazioni di legge e, in via residuale, anomalia motivazionale nei limiti costituzionali.

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Disposizione posta a base del decreto di espulsione per presunto ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera.

  • art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998

    La convalida del trattenimento deve essere disposta con decreto motivato; la motivazione apparente integra nullità del provvedimento.

  • art. 15, paragrafi 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    Richiamata in relazione alla disciplina del trattenimento dello straniero e al controllo giurisdizionale sulla misura.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale e non può risolversi in formule apparenti.

  • art. 10 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla dedotta illegittimità del decreto espulsivo presupposto.

  • art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso al difensore va richiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento rilevante secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve rendere una motivazione effettiva, anche se sintetica: una formula stereotipata o meramente assertiva integra motivazione apparente e quindi nullità del provvedimento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono sindacabili, in cassazione, la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, non il mero difetto di sufficienza.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione del provvedimento per vizio motivazionale sulla convalida del trattenimento, restano assorbite le censure che investono la legittimità sostanziale del decreto di espulsione presupposto.
  • Se il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando che la misura non può essere ulteriormente disposta o prorogata a termine scaduto.
  • In presenza di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue le regole speciali del D.P.R. n. 115/2002 e non comporta la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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