Ordinanza n. 55/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 80 del 17 ottobre 2025 del Sindaco del Comune di Catanzaro avente ad oggetto “ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati siti in strada provinciale sp.25 ai sensi dell’art.192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006”; - di ogni atto prodromico, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (comune ordinante)
La controversia
La Provincia di Catanzaro ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Catanzaro che le prescriveva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti abbandonati lungo una strada provinciale, chiedendone in via incidentale la sospensione. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro l’ordinanza; emerge soltanto la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile connesso all’esecuzione del provvedimento e la contestazione dell’obbligo imposto alla Provincia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio era stato prospettato in modo generico e l’intervento prescritto rientrava comunque tra quelli cui la Provincia è ordinariamente tenuta quale custode delle strade di cui è proprietaria. Ha inoltre osservato che il danno prospettato avrebbe natura economica e sarebbe quindi eventualmente ristorabile ove, all’esito del giudizio, fosse accertata l’illegittimità dell’ordinanza. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha accordato prevalenza all’interesse pubblico alla soluzione della problematica relativa ai rifiuti abbandonati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati
È la disposizione indicata quale base normativa dell’ordinanza sindacale impugnata; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito la portata applicativa.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, respingendola per l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per la prevalenza dell’interesse pubblico.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio grave e irreparabile sia prospettato in modo generico e non adeguatamente dimostrato.
- La natura meramente economica del danno, in quanto normalmente suscettibile di ristoro, esclude di regola la sussistenza del pregiudizio irreparabile richiesto per la sospensione cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla rimozione di rifiuti abbandonati può prevalere sull’interesse del destinatario alla sospensione dell’ordinanza quando l’intervento imposto rientri comunque tra gli obblighi ordinari del custode della strada.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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