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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00663/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società fallita, di cui due soggetti avevano prestato fideiussione. Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria deducendo: l'inefficacia delle fideiussioni per avere la banca concesso affidamenti e finanziamenti alla debitrice principale nonostante la sua precarietà economica; la mancanza di adeguata documentazione sugli affidamenti; l'applicazione di interessi anatocistici, usurari ab origine e di spese non pattuite; e, solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la nullità parziale della clausola di rinuncia al termine di decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente inefficacia delle garanzie per decorso del termine semestrale, assumendo la violazione della normativa antitrust sulle fideiussioni omnibus. La Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'opposizione, qualificando i contratti come fideiussioni omnibus, escludendo la nullità totale per la sola presenza di clausole conformi allo schema ABI censurato, ritenendo tardiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., reputando valida la pattuizione dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto e giudicando generica la contestazione di usurarietà. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del giudicato interno e delle regole sulle eccezioni, perché la tardività dell'eccezione ex art. 1957 c.c. non sarebbe stata deducibile in appello; 2) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancato contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; 3) violazione degli artt. 1957, 2697, 2969 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di decadenza sarebbe stata proponibile solo dopo la declaratoria di nullità della clausola derogatoria; 4) violazione delle norme su determinatezza dell'oggetto e validità della commissione di massimo scoperto, ritenuta nulla per indeterminatezza e assenza di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che deve essere proposta nel primo atto difensivo; non si era formato alcun giudicato implicito sulla sua tempestività, poiché il giudice di primo grado non si era pronunciato sul punto; e il rilievo d'ufficio in appello non imponeva la riapertura del contraddittorio perché la questione era di puro diritto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, sia per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata adeguata riproduzione della clausola contrattuale nel ricorso, sia perché la censura sollecitava una nuova valutazione di merito; ha comunque richiamato il principio per cui la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza solo quando il correntista non possa conoscere quando e come sorge l'obbligo di pagamento, mentre nel caso esaminato la clausola riportava aliquota e criteri di calcolo. Il ricorso incidentale della cessionaria è stato dichiarato assorbito perché subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza del fideiussore è eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio e soggetta alle preclusioni processuali; va proposta nel primo atto difensivo.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    L'obbligo di instaurare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non opera per questioni di puro diritto che non richiedono nuove allegazioni o prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata esclusa perché il giudice di appello ha deciso su una questione processuale ritualmente esaminabile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale e nel quarto motivo per la denuncia di violazione di legge nella valutazione della clausola contrattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare la valutazione delle risultanze probatorie e documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha ribadito che la parte che intende avvalersi della decadenza deve allegarla tempestivamente, secondo le regole di riparto degli oneri processuali.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della tesi dei ricorrenti.

  • art. 117 t.u.b.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla dedotta nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di determinatezza.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo: l'oggetto della pattuizione deve essere determinato o determinabile.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo per sostenere la nullità della clausola per difetto di causa o indeterminatezza.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di requisiti essenziali del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non riproduce in modo adeguato gli atti o i documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    La prima memoria ex art. 183, comma 6, non è idonea, nel caso di eccezione in senso stretto, a sanare la tardività della deduzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990

    Richiamato in fatto come base dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    Richiamato in fatto quale provvedimento sanzionatorio dello schema ABI di fideiussione.

Massime di principio

  • L'eccezione di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. integra un'eccezione in senso stretto: se non è proposta tempestivamente nel primo atto difensivo, resta preclusa e può essere rilevata in appello anche d'ufficio quando il primo giudice non si sia pronunciato sulla sua tempestività.
  • Il mancato esame, in primo grado, della tempestività di un'eccezione in senso stretto non determina giudicato implicito sul punto se la questione non sia stata decisa espressamente o implicitamente dal giudice.
  • Il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. deve essere attivato per questioni di fatto o miste di fatto e diritto; non è invece necessario per questioni di puro diritto che non richiedano nuove prove o allegazioni.
  • Una clausola contrattuale può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente ne riproduce compiutamente il contenuto e indica specificamente dove essa si trovi negli atti di causa; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza solo quando la clausola non consenta al correntista di comprendere con sufficiente precisione quando sorge l'obbligo di pagamento e come esso sia calcolato; se la clausola indica aliquota e criteri di computo, la censura non è fondata.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioniNullità
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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