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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento del Comune di Latina prot. n. 0068121/2025 del 24 marzo 2025, avente ad oggetto la “Comunicazione di Annullamento PAS”, con cui l’Amministrazione ha comunicato l’annullamento in autotutela degli effetti consolidatosi in seguito al deposito della P.A.S. del 27.10.2022 e successive integrazioni, “per gli evidenti profili di carenza documentale sostanziale e di illegittimità evidenziati ai precedenti punti e in ragione del preminente interesse pubblico della A.C. garante della tutela della sicurezza pubblica e ambientale”; -della nota prot. n. 0040699/2025 del 24 febbraio 2025, con cui il Comune di Latina ha comunicato l’“Avvio procedimento di Annullamento PAS”; -di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, ancorché ignoto, ai precedenti, se lesivo degli interessi della società ricorrente; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202500414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuovo provvedimento comunale di annullamento in autotutela degli effetti della procedura abilitativa semplificata (PAS) e relativa comunicazione di avvio del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo annullamento in autotutela della PAS relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano, deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 6 d.lgs. 28/2011 e degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, nonché dei principi di buona fede, leale collaborazione, legittimo affidamento e buon andamento. Ha sostenuto che la PAS e le successive varianti si fossero consolidate per il decorso del termine di trenta giorni senza l'adozione di provvedimenti inibitori; che le carenze documentali e sostanziali indicate dal Comune avrebbero dovuto essere accertate entro tale termine; che mancassero un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, un adeguato bilanciamento con l'affidamento del privato e il rispetto del termine ragionevole per l'autotutela; che il provvedimento fosse affetto da difetto di istruttoria e motivazione e violasse la disciplina del soccorso istruttorio. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento e ha annullato sia il provvedimento di annullamento della PAS del 24 marzo 2025 sia la comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, richiamando il giudicato formatosi sulla precedente sentenza che aveva già annullato il primo atto di autotutela per il medesimo vizio. La PAS prevista dall'art. 6 d.lgs. 28/2011 è stata qualificata come fattispecie riconducibile alla DIA/SCIA: il decorso del termine di trenta giorni non produce un provvedimento tacito di assenso, ma rende lecita l'attività privata e consolida la posizione del dichiarante. Il Comune deve quindi verificare entro quel termine tutte le condizioni richieste, comprese quelle relative alla legittimazione e alla completezza documentale, e adottare tempestivamente gli eventuali provvedimenti inibitori. Le dodici criticità documentali indicate nel nuovo provvedimento avrebbero dovuto essere rilevate entro il termine decadenziale previsto dall'art. 6 d.lgs. 28/2011. Anche l'inidoneità della strada era stata già ritenuta una motivazione generica e non adeguatamente collegata al progetto. L'autotutela successiva era comunque illegittima perché adottata a distanza di circa tre anni dalla PAS, oltre il termine ragionevole e oltre il termine di dodici mesi richiamato dall'art. 21-nonies per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, senza dimostrare un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e senza bilanciare tale interesse con l'affidamento maturato dal privato per il mancato esercizio tempestivo dei poteri inibitori. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova, anche solo in termini numerici concreti, del danno subito. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    Il Comune deve notificare all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma.

    La PAS è riconducibile al modello della DIA/SCIA: il decorso di trenta giorni senza un ordine inibitorio rende lecita l'attività privata. Il Comune deve verificare entro tale termine tutte le condizioni, comprese la legittimazione e la completezza della documentazione, perdendo il potere inibitorio ordinario allo spirare del termine.

  • art. 19 l. 241/1990

    La PAS presenta una struttura assimilabile alla SCIA e dà luogo a un'attività privata liberalizzata, non a un provvedimento tacito di assenso.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

    L'autotutela richiede un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, il rispetto del termine ragionevole e la ponderazione dell'affidamento del destinatario. Tali requisiti non sono soddisfatti da una tardiva contestazione di carenze documentali conoscibili sin dall'origine.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La ricorrente aveva dedotto, in via subordinata, la violazione del dovere di regolarizzazione e acquisizione degli elementi mancanti; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell'esistenza e dell'ammontare concreto del danno.

Massime di principio

  • La procedura abilitativa semplificata prevista dall'art. 6 d.lgs. 28/2011 è riconducibile al modello della DIA/SCIA: il decorso del termine di trenta giorni senza un ordine inibitorio non forma un provvedimento tacito di assenso, ma rende lecita l'attività privata segnalata e consolida la posizione del dichiarante.
  • Nel termine previsto dall'art. 6 d.lgs. 28/2011 il Comune deve accertare tutte le condizioni richieste per l'intervento, comprese la legittimazione del dichiarante, la completezza documentale e gli eventuali assensi necessari; le carenze conoscibili in tale fase non possono essere tardivamente utilizzate per esercitare il potere inibitorio ordinario.
  • Dopo il consolidamento della PAS l'amministrazione conserva un potere di autotutela atipico, doveroso quanto all'obbligo di provvedere, ma il suo esercizio è soggetto ai presupposti sostanziali dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • L'annullamento d'ufficio della PAS non può fondarsi sul mero ripristino della legalità violata: occorre indicare un interesse pubblico specifico e ulteriore, dimostrarne la prevalenza sull'interesse privato e valutare espressamente l'affidamento maturato per il mancato esercizio tempestivo dei poteri amministrativi.
  • L'annullamento d'ufficio adottato a distanza di anni dalla presentazione della PAS, per carenze documentali immediatamente rilevabili dall'amministrazione, viola il termine ragionevole e il limite temporale previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990, soprattutto se manca una concreta ponderazione dell'affidamento del privato.
  • La domanda risarcitoria per illegittima attività amministrativa richiede la prova del danno e della sua concreta entità; la mera allegazione dell'illegittimità dell'atto non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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