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Sentenza

Sentenza n. 1955/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024.

Giustizia amministrativa202600264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2300 del 2024. L’amministrazione ha inizialmente riferito di avere eseguito la sentenza mediante accredito delle somme dovute sul borsellino elettronico dell’interessata. A seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, è emerso che, per un errore di copiatura dei dati, era stato inizialmente accreditato un importo corrispondente a due annualità, anziché alle quattro previste dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi rappresentato che le ulteriori somme erano state accreditate il 29 aprile 2026. Il Collegio aveva inoltre prospettato la possibile inammissibilità del ricorso, poiché l’esecuzione risultava iniziata anteriormente alla notificazione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell’integrale esecuzione della sentenza del giudice ordinario: dopo il primo accredito parziale, l’amministrazione ha provveduto ad accreditare anche le ulteriori somme dovute, completando l’adempimento del titolo. Il Collegio non ha quindi adottato ulteriori statuizioni esecutive. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il Collegio ha utilizzato la disposizione per avvisare le parti della possibile inammissibilità del ricorso in relazione all’avvenuta esecuzione della sentenza anteriormente alla notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno l’interesse alla decisione sull’azione esecutiva e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’esecuzione solo parziale del titolo giudiziale non determina il venir meno della materia del contendere; tale effetto si produce quando l’amministrazione completa l’adempimento delle prestazioni dovute prima della decisione.
  • In presenza di una vicenda caratterizzata da esecuzione intervenuta nel corso del giudizio e da peculiarità fattuali, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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