Cassazione Penale, Sentenza n. 38819/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 (associazione per il traffico di stupefacenti) aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.: il ricorrente censurava (1) la qualificazione della sua condotta come partecipazione stabile all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, sostenendo che le intercettazioni rilevavano solo rapporti occasionali e attività autonoma di spaccio; (2) l'applicazione dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p., contestando la mancata prova di un'apporto organico o di retrocessione di profitti al clan; (3) la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p., denunciando motivazione stereotipata, la distanza temporale dai fatti e il ruolo marginale del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Catania che, anche alla luce delle intercettazioni ambientali (progr. 699 del 30/06/2022 e progr. 2056-2057 del 28/07/2022) e delle dichiarazioni del collaboratore Privitera, aveva attribuito al Fichera il ruolo di gestore di una piazza di spaccio per conto del clan Cursoti Milanesi, con l'effetto di agevolare l'organizzazione mafiosa: ciò giustifica l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato la recidiva e pendenze recenti e ritenuto la custodia carceraria necessaria e proporzionata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma che sanziona il traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso ha rilevanza come materiale di riferimento per i reati ricollegati all'attività di spaccio e al traffico oggetto dell'associazione.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte conferma che per la configurazione occorre un contributo non episodico e un'organizzazione stabile: nel caso le intercettazioni e le dichiarazioni indizianti sono state ritenute sufficienti a dimostrare la partecipazione stabile del ricorrente.
codice penale, art. 416-bis, comma 1
Circostanza aggravante collegata all'uso o al vantaggio dell'organizzazione mafiosa. La Corte ha interpretato che l'attività di narcotraffico che fornisce risorse per l'operatività del clan integra l'aggravante, anche se l'attività specifica è svolta da una compagine dedita al narcotraffico collegata al clan.
codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione manifestamente illogica). La Corte ha ritenuto che le censure proposte dal ricorrente non rientrassero nei limiti validi per la censura in sede di legittimità trattandosi di valutazioni di fatto e di interpretazione delle intercettazioni non travisate.
codice di procedura penale, art. 274 lett. c)
Criterio relativo alle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero attuali alla luce della figura del soggetto, dei precedenti e delle pendenze recenti.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Regola la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati e l'incidenza del tempo trascorso. La Corte ricorda che il tempo trascorso deve essere valutato ma nel caso non era tale da escludere l'attualità delle esigenze cautelari (meno di tre anni).
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sull'applicazione delle misure cautelari e sulla valutazione temporale delle esigenze cautelari; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il giudice deve considerare il tempo trascorso nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 611
Previsione sulla trattazione scritta in cassazione; la procedura è stata svolta con trattazione scritta.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi nel ricorso; usata per inquadrare sinteticamente i motivi di gravame.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Indica gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Le intercettazioni sono valutazioni di fatto del giudice di merito: in cassazione è possibile contestarne l'interpretazione solo dimostrando un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/90 occorre dimostrare un contributo non episodico e una struttura organizzata; rapporti sporadici o forniture occasionali possono non essere sufficienti.
- L'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, c.p. può essere applicata quando l'attività di narcotraffico fornisce risorse o agevolazioni all'organizzazione mafiosa anche se la gestione operativa è svolta da una compagine collegata ma distinta: è necessaria prova del collegamento funzionale e dell'apporto economico/operative al clan.
- Nelle decisioni sulle misure cautelari il giudice deve motivare in modo concreto le esigenze cautelari tenendo conto di precedenti penali, pendenze recenti e ruolo dell'indagato; il mero trascorrere del tempo non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
- Le dichiarazioni di collaboratori possono integrare e corroborare il quadro indiziario anche se de relato, purché non contraddittorie e se trovano congruenza con elementi di prova diretti (es. intercettazioni).
- In Cassazione le censure di fatto o che chiedono una rivalutazione meramente riduttiva degli elementi indiziari sono, di norma, inammissibili; il ricorrente deve focalizzarsi su profili di diritto o su evidenti vizi logico-giuridici della motivazione.
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