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Sentenza

Sentenza n. 879/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego del Comune di Venezia sull'istanza di accesso del 23 dicembre 2025 relativa al numero e alla data degli incontri dei minori con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, di conoscere il numero e la data degli incontri avvenuti tra i minori e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'AULSS 3 Serenissima nel periodo dal 14 ottobre 2024 al 31 luglio 2025, dichiarando di agire quale madre dei minori e per esigenze giuridiche e difensive. Il Comune ha respinto l'istanza rilevando che essa riguardava dati e informazioni, e non documenti amministrativi, e che le informazioni non erano detenute né rientravano nelle competenze comunali. Con il ricorso sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che sussistessero i presupposti per l'accesso e che il Comune avrebbe dovuto ricercare i documenti. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 24 e 94 Cost. e dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, assumendo la prevalenza dell'interesse difensivo e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Il Comune ha resistito richiamando le ragioni del diniego. Il TAR ha altresì rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a., al padre dei minori, individuato quale controinteressato titolare della responsabilità genitoriale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto anzitutto che l'istanza non riguardasse documenti amministrativi già formati ed esistenti, ma dati e informazioni la cui comunicazione avrebbe richiesto attività di ricerca ed elaborazione da parte dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990, non sono accessibili le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo; il diritto di accesso deve quindi essere esercitato con riferimento a documenti specifici già formati e detenuti, non potendo imporre all'amministrazione un'attività di ricerca o di elaborazione. Il diniego è stato inoltre ritenuto legittimo perché il Comune ha dichiarato di non detenere i dati richiesti: gli eventuali incontri con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile potevano essere conosciuti dall'amministrazione solo nell'ambito di una UVMD, ove i responsabili sanitari avessero condiviso tali informazioni, mentre non risultavano noti al Comune il numero, lo svolgimento e le criticità degli incontri. Il TAR ha poi rilevato, per completezza, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato. È stata respinta anche l'istanza di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché mancava il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    eventuale documento amministrativo

    Il diritto di accesso riguarda documenti amministrativi, ossia rappresentazioni formate o detenute dalla pubblica amministrazione, e non dati o informazioni da ricercare ed elaborare.

  • art. 22, comma 4, l. 241/1990

    non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo

    L'accesso documentale non può avere a oggetto informazioni prive della forma di documento amministrativo.

  • art. 24 l. 241/1990

    La disciplina delle esclusioni dall'accesso non supera la necessità preliminare che l'istanza abbia a oggetto documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'interesse difensivo può operare nel bilanciamento sull'accesso solo in presenza di documenti amministrativi accessibili e detenuti dall'amministrazione; non consente di ottenere dati non documentati o non posseduti.

  • art. 9 d.P.R. 184/2006

    La disposizione è richiamata tra i motivi di ricorso, ma la decisione esclude comunque l'accesso per la mancanza di un documento amministrativo detenuto dal Comune.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego

    Il ricorso in materia di accesso deve essere notificato, nel termine decadenziale, almeno a un controinteressato individuabile; nella fattispecie il padre dei minori è stato ritenuto controinteressato.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone la non manifesta infondatezza della pretesa azionata.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    La disposizione è richiamata con riguardo alla revoca dell'ammissione al patrocinio quando manchino i presupposti o ricorrano mala fede o colpa grave.

Massime di principio

  • L'accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 può avere a oggetto soltanto documenti amministrativi specifici, già formati ed esistenti, detenuti dall'amministrazione; non può essere utilizzato per ottenere dati o informazioni che richiedano un'attività di ricerca, ricostruzione o elaborazione da parte dell'amministrazione.
  • Il diniego di accesso è legittimo quando l'amministrazione dichiari, con motivazione coerente, di non detenere i dati richiesti e chiarisca che essi potrebbero essere conosciuti soltanto occasionalmente e parzialmente nell'ambito di un diverso procedimento o organismo.
  • L'interesse difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 non trasforma in documento amministrativo un'informazione non documentata né consente di imporre all'amministrazione la formazione o l'elaborazione di nuovi dati.
  • Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego almeno a un controinteressato individuabile; l'omessa notifica determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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