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Ordinanza

Ordinanza n. 121/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato: nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, prima sezione civile, n. 1172 del 9 luglio 2024;

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, prima sezione civile, n. 1172 del 9 luglio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1172 del 9 luglio 2024. Il ricorso è stato notificato al Ministero della Salute presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo a un indirizzo PEC errato, diverso da quello risultante dal Reginde. Il Ministero non si è costituito. Si sono invece costituiti, con memoria di stile, l’Assessorato regionale della Salute – Gestione stralcio ex USL 58 di Palermo e l’Ospedale Civico (Arnas Palermo), soggetti non intimati nel giudizio.

La decisione

Il TAR, rilevata la nullità o comunque l’irregolarità della notificazione al Ministero della Salute per utilizzo di un indirizzo PEC non risultante dal Reginde e considerata la mancata costituzione del Ministero, ha disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44 c.p.a. La rinnovazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza; la prova della nuova notificazione deve essere depositata entro il successivo termine perentorio di dieci giorni. Il TAR ha avvertito che, in mancanza degli adempimenti, il ricorso sarà dichiarato improcedibile. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 44 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, effettuata presso un indirizzo PEC errato, assegnando termini perentori per la rinnovazione e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è notificato a un’amministrazione presso un indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello risultante dal pubblico registro competente, e l’amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione secondo l’art. 44 c.p.a., assegnando un termine perentorio per l’adempimento.
  • La mancata rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • La costituzione in giudizio di soggetti diversi da quelli effettivamente intimati non sana la mancata notificazione al destinatario necessario del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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