Sentenza n. 3224/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Napoli prot. Cat-OMISSIS- del 4 agosto 2022 di rigetto della domanda di rinnovo del Permesso di Soggiorno elettronico per lavoro subordinato, n° pratica -OMISSIS- del 13 febbraio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Napoli di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo, in primo luogo, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione attuale e concreta della sua pericolosità sociale, nonché della complessiva situazione familiare, personale e lavorativa. Ha contestato, inoltre, l’affermazione secondo cui non avrebbe mai svolto attività lavorativa lecita e contrattualizzata. Infine, ha lamentato che l’Amministrazione non avesse valutato la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, nonostante la richiesta formulata nella fase procedimentale. Il diniego era fondato su tre condanne penali definitive, relative a reati in materia di stupefacenti e ad altri reati, sul deferimento per ulteriori fattispecie penali, sul giudizio di pericolosità sociale e sulla ritenuta prevalenza dell’interesse alla tutela dell’ordine pubblico rispetto ai vincoli familiari in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le condanne per reati in materia di stupefacenti rientrino tra le condanne ostative previste dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 e che, in linea generale, esse determinino un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la valutazione di pericolosità è effettuata ex ante dal legislatore. Tale automatismo è tuttavia mitigato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, che impone di considerare, quando rilevanti, l’effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno in Italia. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la Questura avesse adeguatamente considerato le condanne, la loro reiterazione, la natura dei reati, gli ulteriori elementi di pericolosità e i vincoli familiari, giudicati ragionevolmente recessivi e non automaticamente prevalenti. L’attività lavorativa non risultava adeguatamente documentata per il periodo rilevante ed era stata attestata solo in prossimità o successivamente all’adozione del diniego. Non è stato ritenuto illegittimo neppure il mancato rilascio d’ufficio di un diverso titolo di soggiorno, spettando all’interessato attivarsi per richiederlo ove ne ricorrano i presupposti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, […] per reati inerenti gli stupefacenti
Le condanne per reati inerenti agli stupefacenti costituiscono, in linea generale, causa ostativa automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la valutazione di pericolosità sociale è compiuta ex ante dal legislatore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
La disposizione tempera l’automatismo ostativo imponendo una valutazione discrezionale e un bilanciamento tra tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e vita familiare, senza attribuire ai vincoli familiari una prevalenza automatica.
art. 8 CEDU
Il diritto alla vita familiare deve essere considerato nel bilanciamento con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, nei limiti derivanti dalla disciplina nazionale sull’immigrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte, disposto a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per un reato rientrante tra quelli in materia di stupefacenti previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 costituisce, in linea generale, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto esprime una valutazione legislativa ex ante della pericolosità sociale dello straniero.
- L’automatismo ostativo derivante dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 è temperato dall’art. 5, comma 5, dello stesso decreto, quando vengono in rilievo il ricongiungimento familiare o effettivi vincoli familiari: l’Amministrazione deve allora valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, i rapporti con il Paese d’origine e la durata del soggiorno in Italia.
- I vincoli familiari presenti in Italia non attribuiscono allo straniero un diritto assoluto al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno; essi devono essere oggetto di un concreto bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e possono risultare recessivi in presenza di condanne reiterate e di ulteriori significativi indici di pericolosità.
- L’attività lavorativa svolta o documentata in prossimità dell’adozione del diniego, o successivamente a essa, non è di per sé sufficiente a superare l’effetto ostativo di condanne per reati in materia di stupefacenti, soprattutto quando non risulti adeguatamente provata per il periodo rilevante.
- Il mancato rilascio d’ufficio di un diverso titolo di soggiorno non rende illegittimo il diniego del titolo richiesto: spetta all’interessato presentare una specifica domanda per il diverso titolo, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.
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