Cassazione Penale, Sentenza n. 37508/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il periodo 13/02/2020 - 12/08/2020. Il Tribunale aveva motivato il diniego considerando il detenuto "immeritevole" in base a due presunte infrazioni disciplinari: una sanzione di 3 giorni di sospensione dalle attività ricreative e un procedimento poi archiviato. Alfano ha contestato che la prima infrazione riguardava in realtà il suo compagno di cella trovato con un telefono cellulare e che la sua unica condotta contestata era l'affermazione di non essersi accorto del telefono (omertà). Ha sostenuto che la condotta di terzi non poteva essere addebitata a lui e che la sua omertà, senza obbligo giuridico di denunciare, non poteva giustificare il diniego della liberazione anticipata, anche tenuto conto della sua giovane età, dell'assenza di precedenti e della prima esperienza detentiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'art. 54 della legge 354/1975 richiedendo che la valutazione per la liberazione anticipata sia centrata sulla partecipazione concreta del detenuto all'opera di rieducazione, non su omissioni non obbligatorie come il non denunciare il comportamento di altri. Ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale fondata esclusivamente sulla mera omertà relativa a fatti altrui e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per nuovo esame alla luce dei principi espressi.
Norme richiamate
art. 54 Legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione deve tener conto della disponibilità concreta del condannato alla partecipazione al trattamento rieducativo nel semestre valutato.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, Sent. n. 25975/2023; Sez. 1, n. 33720/2017; Sez. 1, n. 5982/2009)
Principio consolidato secondo cui non è legittimo negare la liberazione anticipata sulla base della mancata indicazione da parte del detenuto di illeciti commessi da terzi, in quanto il detenuto non ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento o di denunciare; la mera omissione non è di per sé indice di mancata partecipazione all'opera di rieducazione.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata va centrata sulla partecipazione effettiva del detenuto al percorso rieducativo, non su omissioni non obbligatorie riguardanti fatti altrui.
- La mancata denuncia di comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da terzi ("omertà") non può, di per sé, giustificare il diniego della liberazione anticipata se non è collegata a un obbligo giuridico o a fatti che dimostrino un'effettiva esclusione dal percorso rieducativo.
- Le sanzioni disciplinari devono essere valutate nel loro contesto e con riferimento alla loro incidenza concreta sulla partecipazione del detenuto al programma di rieducazione; provvedimenti archiviatati o infrazioni riferibili a terzi non devono costituire base esclusiva per il diniego.
- Se la motivazione del provvedimento amministrativo/giudiziario appare manifestamente illogica o contraddittoria rispetto alla ratio normativa, il provvedimento può essere annullato e rinviato per un nuovo esame conforme ai principi di diritto.
- Nella valutazione vanno considerati elementi personali (età, prima condanna, condotta complessiva) e non solo episodi episodici o riferiti a comportamenti altrui.
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