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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di parziale diniego all’istanza di accesso agli atti avente protocollo -OMISSIS-del 02.04.2026, notificata a mezzo pec in data 02.04.2026; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: comunicazione di parziale diniego a un'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di parziale diniego all'istanza di accesso agli atti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. Poiché il ricorso principale deve ancora essere trattato, il Collegio ha fissato la camera di consiglio del 10 luglio 2026, nel rispetto dei termini a difesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice non ha esaminato i presupposti cautelari poiché il ricorrente ha rinunciato all'istanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare proposta in via incidentale deve essere recepita dal giudice amministrativo in applicazione del principio dispositivo, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • La rinuncia alla sola istanza cautelare non determina la definizione del ricorso principale: il giudice deve fissare la successiva camera di consiglio per la trattazione della domanda di merito, rispettando i termini a difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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