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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33822/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione versata per l'attività di noleggio di autobus con conducente, relativa ai consumi del 2016 e, secondo quanto esposto nel ricorso, anche ai trimestri del 2017 e del 2018. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il diniego dell'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, anzitutto la violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. 546/1992 e un vizio di motivazione, sostenendo che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile perché proposto dal Direttore in nome proprio e non anche quale difensore dell'ente; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 24-ter d.lgs. 504/1995, sostenendo che l'agevolazione sull'accisa dovesse spettare anche ai servizi di noleggio autobus con conducente, senza distinzione rispetto ai servizi di trasporto regolare di passeggeri.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l'ufficio periferico dell'Agenzia può stare in giudizio direttamente e, se l'atto difensivo è sottoscritto dal titolare dell'organo, si presume ritualmente costituito senza necessità di una specifica indicazione della qualità di 'difensore'. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la disciplina nazionale dell'art. 24-ter d.lgs. 504/1995, letta alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 30 gennaio 2020, causa C-513/18, consente agli Stati membri di limitare l'aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri; il noleggio autobus con conducente rientra nel trasporto occasionale e non beneficia, quindi, dell'agevolazione. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei cui confronti è proposto il ricorso, stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata; l'atto sottoscritto dal titolare dell'organo è sufficiente a radicare la regolare costituzione in giudizio.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 7 direttiva 2003/96/CE

    La norma unionale consente agli Stati membri di prevedere aliquote ridotte per il gasolio commerciale utilizzato nel trasporto regolare di passeggeri e non impone di estenderle anche al trasporto occasionale; la disciplina nazionale che limita l'agevolazione al solo trasporto regolare è compatibile con il diritto UE se rispetta la parità di trattamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta conforme ai principi applicabili.

  • art. 24-ter d.lgs. 504/1995

    È compatibile con la direttiva 2003/96/CE nella parte in cui riconosce l'aliquota ridotta per il gasolio commerciale utilizzato nel trasporto regolare di passeggeri e la esclude per il trasporto occasionale, come il noleggio autobus con conducente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario gli uffici periferici delle agenzie fiscali possono stare in giudizio direttamente; se l'atto è sottoscritto dal dirigente titolare, non è necessario che la qualità di difensore sia espressamente menzionata, purché risulti la riferibilità dell'atto all'ufficio.
  • In tema di accise sul gasolio per autotrazione, il diritto dell'Unione non impone di estendere l'aliquota ridotta a tutti i servizi di trasporto di passeggeri, potendo il legislatore nazionale limitare il beneficio al trasporto regolare di passeggeri.
  • La distinzione tra trasporto regolare e trasporto occasionale di passeggeri è compatibile con il principio di parità di trattamento quando i due servizi rispondono a esigenze diverse e il primo è, per sua natura, caratterizzato da frequenza, itinerario determinato e fermate prestabilite.
  • La riduzione del numero dei beneficiari di un'agevolazione fiscale sui carburanti può essere giustificata anche in funzione di obiettivi di politica ambientale, poiché incentiva la limitazione del consumo di gasolio nelle attività che non godono dell'aliquota agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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