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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36890/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 09/05/2025 che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal GIP di Prato per reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (art. 81 cpv. c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/90). Il motivo dedotto dal difensore era la violazione dell'art. 309, comma 8, c.p.p.: dopo la nomina del secondo difensore (Avv. Antonio Bertei) non era stata correttamente notificata la fissazione dell'udienza; pur essendosi disposta la rinnovazione della notifica, la nuova fissazione dell'udienza non avrebbe rispettato il termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, essendo la notifica pervenuta il 6 maggio e l'udienza fissata il 9 maggio 2025.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva correttamente disposto la rinnovazione della notifica al difensore nominato tardivamente e che, nel fissare l'udienza di rinvio, il Tribunale ha legittimamente bilanciato il diritto alla tempestiva comparizione con la necessità di non far decorrere il termine perentorio di dieci giorni per la decisione (art. 309, comma 10, c.p.p.), il cui superamento avrebbe comportato la caducazione della misura cautelare. Pertanto non è stata ravvisata violazione dell'art. 309, comma 8, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Indica il concorso di persone nel reato come fatto integrante delle imputazioni; utilizzata per definire la fattispecie per la quale è stata disposta la custodia cautelare

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulle sanzioni per violazioni della normativa sugli stupefacenti; individuazione del tipo di reato per cui è stata disposta la misura cautelare

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, quando la notificazione dell'avviso d'udienza è nulla e si procede alla rinnovazione, la nuova notificazione deve precedere l'udienza di almeno tre giorni liberi consecutivi. La Corte afferma che questo principio vale nel riesame, ma va conciliato con l'esigenza di non superare il termine perentorio previsto dal comma 10

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Prevede un termine perentorio (dieci giorni) per il deposito della decisione nel procedimento di riesame; il superamento di tale termine può comportare la caducazione della misura cautelare. La Corte ha ritenuto legittimo fissare l'udienza in modo da evitare il venir meno dell'efficacia della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone la condanna del ricorrente alle spese nel caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte a seguito del rigetto

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Impegna la cancelleria a effettuare gli adempimenti consequenziali dopo la decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua tali incombenze

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame la nullità della notificazione dell'avviso d'udienza impone la rinnovazione della notificazione e, in linea di principio, la concessione del termine di tre giorni liberi tra notifica e udienza; tuttavia questo principio deve conciliarsi con il termine perentorio previsto per la decisione (dieci giorni) e con l'esigenza di non rendere inefficace la misura cautelare.
  • Se la rinnovazione della notifica rischia di far decorrere il termine per la decisione e dunque la caducazione della misura, il giudice può legittimamente fissare l'udienza in tempi ristretti per preservare l'efficacia della misura cautelare, purché la compressione del termine sia strettamente necessaria e proporzionata.
  • La tempestiva nomina e comunicazione del difensore è cruciale: la parte che nomina un difensore tardivamente dovrebbe segnalare immediatamente la nuova nomina e sollecitare la notifica degli atti per evitare contestazioni proceduralmente rilevanti.
  • In casi simili la strategia difensiva utile è dimostrare concreto pregiudizio derivante dall'omesso rispetto dei termini (ad es. impossibilità di preparare la difesa) oppure chiedere la fissazione dell'udienza in data compatibile con i termini minimi qualora la rinnovazione della notifica avvenga vicino a scadenze perentorie.
  • La Cassazione tende a bilanciare il diritto di difesa con l'interesse pubblico alla conservazione delle misure cautelari quando operano termini perentori procedurali: irregolarità formali non sempre determinano l'annullamento se la loro riparazione è stata effettuata tempestivamente e in funzione di evitare la decadenza del provvedimento

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