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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34728/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Privitera Aurora impugnava la sentenza di condanna con due motivi: 1) l'erronea valutazione della querela/denuncia-querela della persona offesa, sostenendo che l'atto era privo di una manifestazione di volontà punitiva e quindi inesistente la condizione di procedibilità; 2) la mancata indicazione delle ragioni per applicare la pena detentiva anziché la pena alternativa (pena pecuniaria), ossia violazione delle norme che disciplinano l'applicazione di pena alternativa per reati di competenza del Giudice di Pace.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva correttamente valutato che la persona offesa aveva espresso una manifestazione inequivocabile di volontà punitiva (atto qualificato come "denuncia-querela" e costituzione di parte civile), conformemente alla giurisprudenza consolidata che consente al giudice di desumere la querela anche da atti non formulati con parole sacramentali. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato l'illiceità del trattamento sanzionatorio applicato (quattro mesi di reclusione) perché, trattandosi del reato di percosse rientrante nella competenza del Giudice di Pace quando la pena detentiva è alternativa alla multa, doveva essere applicata la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 274/2000. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame sulla sola determinazione della pena; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen. (percosse)

    Il reato di percosse è stato riconosciuto come integrato nei confronti della ricorrente; tale reato, nella fattispecie, rientra nella competenza del Giudice di Pace quando la pena detentiva è alternativa alla pena pecuniaria.

  • art. 612 cod. pen. (minacce) e art. 581 cod. pen. richiamati nell'epigrafe

    Articoli richiamati nell'imputazione: la sentenza del Tribunale ha dichiarato la colpevolezza per i reati contestati (612 per Campolo, 581 per Privitera).

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata dal Tribunale rispetto alla querela; la Corte di cassazione ha ritenuto invece manifestamente infondato il motivo relativo alla presunta insufficienza della querela, valutando la manifesta volontà punitiva nel contesto fattuale.

  • art. 133 cod. pen.

    Citato dalla difesa come norma violata in relazione alla motivazione della scelta della pena detentiva; la Corte ha precisato che la norma effettivamente pertinente in ordine all'errore sul trattamento sanzionatorio è diversa (v. d.lgs. n. 274/2000, art. 52).

  • D.Lgs. n. 274/2000, art. 52, comma 2, lett. a)

    «ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582»

    La Corte ha ritenuto che, per reati di competenza del Giudice di Pace in cui la reclusione è alternativa alla multa o ammenda, il giudice deve applicare la pena pecuniaria corrispondente; l'omissione di tale conversione rende illegale la pena detentiva inflitta e comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • La volontà di punizione della persona offesa ai fini della querela non richiede formule sacramentali: il giudice di merito può desumerla dal contesto e dall'uso del termine "denuncia-querela" o dalla costituzione di parte civile; in presenza di dubbio prevale il "favor querelae".
  • Se il reato è di competenza del Giudice di Pace e la legge prevede la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, il giudice di merito deve applicare la pena pecuniaria prevista dal D.Lgs. n. 274/2000, art. 52, comma 2, lett. a); l'applicazione della pena detentiva in luogo della pena pecuniaria è illegittima e comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Le censure relative alla validità formale della querela sono in gran parte questioni di fatto riservate al giudice di merito e quindi difficilmente fondate in cassazione, salvo manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione di merito.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è importante individuare la norma effettivamente violata: errata qualificazione della norma (citare una norma diversa da quella applicabile) può rendere il motivo soggetto a correzione da parte della Corte.
  • Qualora la Cassazione annulli solo il trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna sulla responsabilità sostanziale resta valida e il giudice di rinvio deve riesaminare soltanto la determinazione della pena e gli effetti economici direttamente connessi.

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