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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17625/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile di una truffa ex art. 640 c.p. in relazione a una compravendita di un camion. Secondo la ricostruzione riportata nell'ordinanza, la condotta sarebbe consistita nella consegna di un assegno dapprima non firmato e poi firmato, con sottoscrizione di una quietanza di pagamento, a fronte di un pagamento in realtà mai avvenuto anche per incapienza del conto; il mezzo sarebbe stato quindi acquisito e ceduto il giorno successivo a un prezzo molto inferiore. I motivi di ricorso erano tre: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità per truffa, ritenuto dalla Corte di cassazione una censura di merito e una diversa ricostruzione dei fatti; 2) vizi di motivazione e violazione di legge sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, censura reputata generica e già confutata in appello, anche in ragione di una precedente condotta analoga e della mancanza di volontà risarcitoria; 3) mancata declaratoria di prescrizione, ritenuta manifestamente infondata perché il termine sarebbe scaduto il 10 maggio 2024, dunque dopo la decisione di appello del 6 maggio 2024. La parte civile aveva concluso per la conferma della decisione impugnata e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del fatto già compiutamente apprezzato dai giudici di merito; che il secondo era generico e riproduttivo di censure già disattese; e che il terzo era infondato perché la prescrizione sarebbe maturata dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non ha disposto la condanna alle spese in favore della parte civile, rilevando che quest'ultima non aveva svolto una reale attività difensiva avverso il ricorso nei limiti richiesti dal procedimento camerale.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La fattispecie sostanziale contestata è la truffa, richiamata come reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso preclude al giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.

  • art. 610 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 611 c.p.p. per individuare il rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 610 c.p.p. per il procedimento camerale in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione dei fatti già esaminata congruamente dai giudici di merito.
  • La doglianza sulle attenuanti generiche deve essere specifica e non meramente riproduttiva di censure già esaminate; il giudice può valorizzare precedenti analoghi e l'assenza di iniziative risarcitorie per escluderne il riconoscimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata d'ufficio la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
  • Nel procedimento camerale di cassazione, la condanna della parte civile alle spese in caso di inammissibilità del ricorso dell'imputato presuppone che la parte civile abbia svolto una concreta attività difensiva volta a contrastare il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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